Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 65 pagine
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Articolo 100b Commissione della migrazione
Il presente articolo sostituisce l’articolo 58 LStr vigente. Il 1° gennaio 2008 la Commissione federale degli stranieri (CFS) e la Commissione federale dei rifugiati (CFR) sono state sciolte e sostituite dalla Commissione federale della migrazione (CFM). Sinora le basi legali e la terminologia non sono ancora state adattate. Il disegno di modifica della legge sull’asilo e della legge sugli stranieri, che il Consiglio federale ha sottoposto alle Camere federali il 26 maggio 201063, contiene un nuovo articolo 58 dallo stesso tenore. Dopo la conclusione della procedura di consultazione e nel dibattito parlamentare occorrerà decidere in quale dei due atti legislativi procedere all’adeguamento.
Il mandato della CFM include il trattamento di questioni risultanti da tutto l’ambito della migrazione. Il termine «stranieri» comprende anche persone rientranti nel settore dell’asilo (richiedenti l’asilo, rifugiati riconosciuti, rifugiati ammessi provvisoriamente e persone bisognose di protezione; cpv. 2).
Già dal 2008 l’UFM e i Cantoni hanno assunto in larga misura i compiti svolti nel passato dalla CFS nel settore della promozione dell’integrazione. La disposizione prevede un disciplinamento chiaro delle competenze nel settore della promozione dell’integrazione in base all’attuale distribuzione dei compiti.
In quanto commissione che opera nell’ambito della politica di migrazione, la CFM può essere sentita in merito a questioni di principio riguardanti la promozione dell’integrazione. La commissione è inoltre autorizzata a sollecitare contributi finanziari presso l’UFM per svolgere progetti integrativi di portata nazionale (cpv. 4).
Gli altri adattamenti sono di ordine formale e rispecchiano il fatto che il mandato della CFM si estende a tutti gli stranieri, compresi quelli del settore dell’asilo e dei rifugiati.
Legge del 13 dicembre 200264 sulla formazione professionale (LFPr)
Articolo 3 lettera c
La formazione professionale è di fondamentale importanza per una buona integrazione e svolge quindi un ruolo particolare nell'approccio alle strutture ordinarie. La LFPr va completata con disposizioni riguardanti le pari opportunità degli stranieri (Rapporto sullo sviluppo 2010, n. 6.1). Il Consiglio federale intende consolidare e sviluppare i provvedimenti adottati nell’ambito del pacchetto di misure d’integrazione della Confederazione* (rapporto «Misure d’integrazione» 2007 e rapporti sull’attuazione 2008, 2009 e 201065). S’intende così prevenire le conseguenze negative per l’individuo, la società e l’economia del mancato sfruttamento del potenziale di un notevole numero di abitanti del nostro Paese.
La LFPr promuove lo sviluppo personale e professionale e l’integrazione nella società nonché le pari opportunità di formazione sul piano sociale e regionale (art. 3
63Messaggio del 26 maggio 2010 concernente la modifica della legge sull’asilo (10.052), FF 2010 3889.
64RS 412.10
65http://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home/dokumentation/berichte/integration.html