Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 65 pagine

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gennaio 2008, il legislatore ha definito le persone ammesse provvisoriamente come destinatari della promozione dell’integrazione e ha loro concesso in larga misura l’accesso illimitato al mercato del lavoro. (art. 85 cpv. 6 LStr).

Il tasso d’occupazione delle persone in età di lavoro ammesse provvisoriamente è attualmente del 30 per cento. Si tratta quindi di un tasso relativamente basso rispetto ad altre categorie di persone. Molte delle persone ammesse provvisoriamente dipende dall’aiuto sociale. Una maggiore partecipazione di queste persone al mercato del lavoro è quindi d’importanza fondamentale per evitare costi all’economia nazionale e garantire una buona integrazione.

Le autorità competenti hanno la possibilità di stipulare un accordo d’integrazione con le persone ammesse provvisoriamente (cpv. 1). Alla luce della scarsa partecipazione di queste ultime al mercato del lavoro, l’accordo d’integrazione dovrà prevedere in particolare l’obiettivo dell’integrazione professionale. In tal senso il capoverso 3 completa gli obiettivi menzionati nel capoverso 2.

Se sussistono le pertinenti condizioni (cpv. 2), per le persone ammesse provvisoriamente occorre prevedere l’obbligo di concludere un accordo d’integrazione. In linea di massima si applicano le condizioni previste per la proroga del permesso di dimora (art. 33 cpv. 5). Nel caso delle persone ammesse provvisoriamente, la conclusione di un accordo d’integrazione è possibile, a certe condizioni, anche nel caso di cui all’articolo 62 lettera b, poiché anche la condanna a una pena detentiva non comporta necessariamente la revoca dell’ammissione provvisoria, se ad esempio l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione non è ammissibile (cfr. art. 83 cpv. 7 in combinazione con l’art. 83 cpv. 3). Di fatto si dovrà concludere un accordo d’integrazione con la maggior parte delle persone ammesse provvisoriamente, poiché per molti sussiste il rischio che dipendano dall’aiuto sociale.

Il Cantone di San Gallo ad esempio stipula sistematicamente accordi d’integrazione con le persone ammesse provvisoriamente. Per contro, gli interessati hanno la possibilità dopo cinque anni di trasformare il permesso F in un permesso B ordinario (sistema d’incentivazione). Secondo le prime stime, questo provvedimento ha contribuito a migliorare la partecipazione al mercato del lavoro delle persone ammesse provvisoriamente nel Cantone.

Articolo 84 capoverso 5

Quando si pone fine all’ammissione provvisoria mediante il rilascio del permesso di dimora, occorre tenere conto del contributo della persona interessata all’integrazione e in particolare dell’adempimento dell’accordo d’integrazione. L’adempimento dell’accordo d’integrazione costituisce quindi per le persone ammesse provvisoriamente un notevole incentivo per una buona integrazione.

Articolo 96 capoverso 1 Esercizio del potere discrezionale

Nel capoverso 1 si è proceduto a un adeguamento redazionale: l’espressione «grado d’integrazione» è sostituita da «integrazione». Infatti, l’integrazione non può essere misurata oggettivamente, bensì soltanto valutata (cfr. il commento all’art. 58).