Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/127: 04.472. Iv. pa. Tenuta di cavalli nella zona agricola (Darbellay) · 13 pagine
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impianti esterni adibiti alle attività umane con animali tenuti per svago. Questa situazione, in linea di massima, non cambierà. Anche in futuro saranno ammessi solo gli impianti esterni necessari alla tenuta rispettosa degli animali, ma non quelli destinati ad attività di svago (p. es. i percorsi di agilità per cani).
Sarà tuttavia possibile prevedere eccezioni per gli impianti esterni necessari che, nel contempo, saranno adatti ad attività di svago con animali ma non richiederanno modifiche edilizie e non avranno alcuna ripercussione sul territorio e sull’ambiente. In questi casi, sarà possibile un uso combinato.
Nel caso delle aree di uscita con qualsiasi tempo adibite a un uso combinato, occorrerà vegliare affinché il benessere degli animali non sia ridotto. In un sistema di stabulazione ottimale, l'area di uscita è direttamente adiacente alla scuderia, il che permette ai cavalli di muoversi liberamente tra i due spazi. Le soluzioni non direttamente adiacenti alla stalla vanno autorizzate solo quando è assolutamente impossibile realizzare un collegamento diretto (p. es. forte pendenza del terreno). La costituzione del suolo e la configurazione esterna devono essere concepite in modo adeguato alla funzione di area di uscita (libero movimento dell'animale all'aperto) e non ai bisogni dell'essere umano.
Capoverso 4
Il capoverso 4 affronta una problematica emersa in relazione ai recinti costruiti fuori dalle zone edificabili. Secondo il diritto vigente, è possibile erigere recinti per animali tenuti a titolo di svago solo se la loro stalla si trova in una zona agricola14. Con la presente modifica, potranno essere ammessi recinti anche quando gli animali sono tenuti in una zona edificabile ma condotti al pascolo in zona agricola, a condizione che il recinto serva al pascolo. Saranno pertanto ammessi solo i recinti destinati ad animali che sono abitualmente tenuti in un pascolo. Tra questi, oltre agli animali che si nutrono di foraggio grezzo (segnatamente i bovini, gli equini, gli ovini e i caprini), figurano anche i suini e i volatili.
La posa di recinti non deve comportare ripercussioni negative sul paesaggio. Non è autorizzato l'impiego di materiali o colori troppo vistosi. In alcuni casi, anche il tipo di recinto può rivelarsi incompatibile con il paesaggio (p. es. recinti in rete metallica).
Capoverso 5
Le condizioni generali per la concessione di un'autorizzazione definite nell’articolo 24d capoverso 3 LPT valgono anche per la tenuta di animali a scopo di hobby, e ciò è garantito dal primo periodo.
Il secondo periodo è identico alla condizione equivalente di cui all’articolo 16a capoverso 1bis LPT.
Capoverso 6
Come l’attuale articolo 16a capoversi 1bis e 2 LPT, il primo periodo stabilisce che seguiranno disposizioni a livello di ordinanza.
14 Sentenza del Tribunale federale 1C_122/2009 del 21 gennaio 2010.