Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/127: 04.472. Iv. pa. Tenuta di cavalli nella zona agricola (Darbellay) · 13 pagine
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riore agli 800 m2 e non potrà avere né coperture né pareti. Non sono ammessi impianti di illuminazione e di amplificazione.
Il maneggio non deve essere confuso con l'area destinata all'uscita con qualsiasi tempo (cfr. 3.2): i due impianti adempiono infatti a funzioni diverse. Per rispettare il principio dell’utilizzazione misurata e funzionale del suolo, sarebbe di per sé auspicabile che il maneggio fungesse nel contempo da area per l'uscita con qualsiasi tempo. Di norma, l'area ideale per l'uscita degli animali con qualsiasi tempo è adiacente alla scuderia cosicché non può assolvere a questa doppia funzione, anche per il fatto che la struttura del suolo non è identica per le aree destinate all'uscita e per i maneggi. Nel caso in cui le aree di uscita sono direttamente adiacenti alla scuderia si può autorizzare anche un maneggio. Al riguardo la superficie per l'area destinata all'uscita non va calcolata in base alla superficie massima ammessa per il maneggio. Per contro, nei casi in cui non sia possibile un accesso diretto tra l'area destinata all'uscita e la scuderia - segnatamente per motivi di carattere topografico - occorre esigere imperativamente un'utilizzazione combinata.
Per le aree di uscita con qualsiasi tempo non direttamente adiacenti alla scuderia, la legislazione sulla protezione degli animali raccomanda una superficie massima di 800 m2, anche se vi sono più di cinque cavalli. Pertanto in caso di un'utilizzazione combinata è ammesso soltanto uno spiazzo consolidato che non superi gli 800 m2.
Il maneggio serve all’utilizzazione dei cavalli che vivono nell’azienda. Le offerte commerciali, quali i corsi di equitazione o l'ippoterapia, vanno valutate nell'ambito e secondo le condizioni dell’articolo 24b LPT (azienda accessoria non agricola).
Capoverso 3
Le infrastrutture destinate ai proprietari di cavalli (quali sellerie o spogliatoi) potranno essere autorizzate. Le loro dimensioni dovranno essere proporzionate alle necessità, ossia a seconda del numero di posti per i cavalli. Laddove possibile, occorre utilizzare a tal fine gli spazi disponibili negli edifici già esistenti.
La condizione posta è che queste infrastrutture abbiano un legame diretto con l’utilizzazione dei cavalli ospitati nell’azienda. Nel caso, per esempio, di una buvette destinata a chi pratica l’equitazione, concepita come un'attività di ristorazione, questo legame diretto non esiste. Una tale infrastruttura dovrebbe essere valutata secondo l’articolo 24b LPT (azienda accessoria non agricola).
Per quanto attiene al parcheggio di veicoli, in ogni azienda agricola si trovano aree consolidate adatte. Non è ammessa l'impermealizzazione di nuove superfici a tal fine.
Capoverso 4
Il capoverso 4 riprende la condizione di cui all’articolo 16a capoverso 1bis LPT (impianti per la produzione di biogas).
Capoverso 5
Come l’attuale articolo 16a capoversi 1bis e 2 LPT, questo capoverso stabilisce che il disciplinamento a livello di legge sarà seguito da disposizioni di applicazione. Nei paragrafi precedenti sono indicate quali prescrizioni occorre attendersi a livello di ordinanza.