Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/127: 04.472. Iv. pa. Tenuta di cavalli nella zona agricola (Darbellay) · 13 pagine
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3.2 Tenuta di animali a scopo di hobby (art. 24e)
Capoverso 1
Il capoverso 1 corrisponde al primo periodo dell’attuale articolo 24d capoverso 1bis LPT, con la differenza che non si tratta più di una norma potestativa. Dal profilo materiale sono proposte due modifiche.
- Così come per gli edifici abitativi agricoli (art. 24d cpv. 1 LPT), occorre precisare che gli edifici o le parti di edificio non abitati devono essere conservati nella loro sostanza. Gli edifici pericolanti non possono esser presi in considerazione per un cambiamento di destinazione. Un edificio è conservato nella sua sostanza, quando è utilizzabile conformemente allo scopo per il quale è stato costruito e gli elementi portanti della struttura sono per lo più intatti.
- Durante i dibattiti parlamentari sull’articolo 24d, il capoverso 1bis era stato completato in modo tale da garantire agli animali una «tenuta particolarmente rispettosa». Nel caso dei cavalli tenuti per hobby, l’applicazione di questa esigenza comporta qualche difficoltà. Infatti, questo concetto è già definito nella legislazione e vincolato a condizioni concrete. Secondo la legislazione sull'agricoltura, la Confederazione versa cosiddetti contributi etologici, quando gli animali da reddito sono tenuti in «sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi». Le stalle sono considerate tali, quando vi è la possibilità di tenere gli animali in gruppo; si veda in merito l’articolo 60 capoverso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 199811 concernente i pagamenti diretti nell’agricoltura (OPD). La tenuta di cavalli in gruppi12 è assai delicata e può comportare grosse difficoltà in caso di animali che non si sopportano. Contrariamente agli agricoltori, chi tiene cavalli per hobby non può scegliere liberamente se tenere i suoi cavalli in gruppo o separarli in box individuali. Secondo l’articolo 42c capoverso 1 OPT, laddove la legislazione federale stabilisce criteri per una tenuta particolarmente rispettosa degli animali, la tenuta a scopo di hobby deve rispettare tali esigenze. L’esempio dei cavalli tenuti in gruppo mostra che può essere controproducente dare indiscriminatamente una validità generale a tali prescrizioni. Nell’articolo 24e LPT si propone pertanto di riferirsi soltanto a una «tenuta rispettosa degli animali», cosicché il benessere degli animali non deve essere ridotto. Ciò non cambia nulla al principio secondo cui agli animali non va riservata soltanto una superficie minima laddove è disponibile uno spazio sufficiente. Tuttavia, devono essere possibili eccezioni adeguate in situazioni particolari, per esempio per la tenuta di cavalli in gruppo, come esposto sopra.
Capoverso 2
Il primo periodo riprende il contenuto del secondo periodo dell’attuale articolo 24d capoverso 1bis LPT.
11 RS 910.13
12 La tenuta in gruppo non va confusa con l’esigenza di assicurare ai cavalli dei contatti visivi, acustici o olfattivi con un altro cavallo (art. 59 cpv. 3 OPAn); i sistemi a box singoli sistemati uno accanto all’altro rispondono a questa esigenza. Solo i cavalli giovani devono assolutamente essere tenuti in gruppo (art. 59 cpv. 4 OPAn).