Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/127: 04.472. Iv. pa. Tenuta di cavalli nella zona agricola (Darbellay) · 13 pagine
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Per i cavalli, occorrerà in particolare stabilire quanti potranno essere tenuti a titolo di svago. Il limite superiore fissato nelle direttive «Cavallo e pianificazione del territorio», recentemente aggiornate, è di quattro cavalli di grandi dimensioni oppure sei pony.
Il secondo periodo corrisponde al terzo dell’attuale articolo 24d capoverso 1bis LPT.
3.3 Coordinazione tra il diritto di pianificazione del territorio e il diritto fondiario rurale (art. 25b)
Secondo il diritto vigente (art. 49 OPT e art. 4a dell’ordinanza del 4 ottobre 199315 sul diritto fondiario rurale [ODFR]), l'obbligo di cooperare sussiste solo quando un edificio o un impianto si trova sul fondo che si intende escludere dal campo d’applicazione della LDFR. D’ora in poi, il coordinamento non dipenderà più da questa condizione. In tal modo si tiene conto del fatto che i recinti destinati ad animali tenuti per hobby conformemente all’articolo 24e capoverso 4 potranno essere costruiti indipendentemente dalla presenza di un edificio da trasformare.
Finora, il coordinamento tra il diritto fondiario rurale e il diritto della pianificazione del territorio era disciplinato a livello di ordinanza. Proponendo ora una normativa a livello di legge si sottolinea l’importanza di questo compito, a cui occorre prestare la dovuta attenzione. La possibilità di ricorrere in maggior misura a terreni agricoli per la tenuta di animali a scopo di hobby può comportare effetti indesiderati (p. es. un aumento della pressione sui prezzi). I contatti e gli scambi tra le due autorità competenti sono pertanto molto importanti.
Quanto al concetto di «persona che non esercita l'agricoltura», va rilevato che il termine «coltivatore diretto» ai sensi della LDFR designa sia un agricoltore sia una persona che non esercita l'agricoltura («agricoltura esercitata a titolo ricreativo»). In un caso come nell’altro, la persona che intende acquistare un fondo agricolo deve dimostrare che è in grado di coltivare personalmente il fondo in questione (p. es. destinandolo al pascolo di ovini). Se il potenziale acquirente non esercita l’agricoltura, occorre chiarire quanto prima se e quali provvedimenti edilizi intende intraprendere sul fondo e se, a tale scopo, è richiesta un’autorizzazione. In tal modo sia i privati sia le autorità potranno prendere le loro decisioni in piena conoscenza di tutte le possibili implicazioni.
3.4 Restrizioni dei Cantoni per costruzioni fuori delle zone edificabili (art. 27a)
Alla luce dei principi e degli obiettivi perseguiti dalla pianificazione del territorio, può essere opportuno fare un uso moderato degli allentamenti proposti. Il nuovo articolo 16abis LPT va pertanto ripreso nell'enumerazione dell’attuale articolo 27a LPT. In tal modo, i Cantoni potranno emanare restrizioni nella loro legislazione, come per gli ampliamenti interni (art. 16a cpv. 2), le aziende accessorie non agricole (art. 24b), gli edifici e impianti esistenti (art. 24c cpv. 2), l’utilizzazione a scopi