Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/127: 04.472. Iv. pa. Tenuta di cavalli nella zona agricola (Darbellay) · 13 pagine

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Il 15 novembre 2011 la Commissione ha adottato, con 19 voti a favore, 6 contrari e 1 astensione, il presente progetto preliminare di modifica della LPT, che sottopone a una procedura di consultazione.

Nei suoi lavori, la Commissione è stata coadiuvata dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).

2 Punti essenziali del progetto

Contrariamente all’allevamento equino praticato nell'ambito di un'azienda agricola, la pensione di cavalli, che consiste nel mettere a disposizione scuderie e pascoli per cavalli estranei all'azienda, è un’attività redditizia. Tuttavia, secondo il diritto vigente, nella zona agricola essa è autorizzata solo a condizioni restrittive. Parimenti all'allevamento equino, dovrà ora essere conforme alla destinazione della zona.

Per le attività legate alla pratica dell’equitazione si possono costruire gli edifici e gli impianti più disparati: maneggi coperti, campi ostacoli, galoppatoi e così via. La presente modifica non intende affatto aprire la zona agricola a simili costruzioni e impianti in modo generalizzato. Ciò nondimeno, sarà ora possibile allestire spiazzi consolidati destinati all’utilizzazione dei cavalli - propri o di terzi - tenuti in un'azienda agricola.

In merito agli animali tenuti per scopo di hobby, sono proposte diverse integrazioni che riguardano non solo la tenuta dei cavalli, ma in generale anche altre specie tenute allo stesso scopo. Per maggiore chiarezza, le relative disposizioni saranno ora riunite in un articolo a sé stante.

Il presente progetto è inoltre completato da un nuovo articolo che prescrive di coordinare il diritto della pianificazione del territorio e il diritto fondiario rurale quando un fondo agricolo è acquistato da una persona che non esercita l’agricoltura.

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Edifici e impianti per la tenuta di cavalli (art. 16abis)

Capoverso 1

Secondo la modifica proposta, gli edifici e gli impianti che servono alla tenuta e all'utilizzazione di cavalli in un’azienda agricola esistente ai sensi della legge federale del 4 ottobre 19918 sul diritto fondiario rurale (LDFR) saranno considerati conformi alla zona e autorizzati di conseguenza. Da un lato, gli impianti e gli edifici in questione figureranno nell’ordinanza del 28 giugno 20009 sulla pianificazione del territorio (OPT) e, ove necessario, (p. es. per quanto riguarda l'area destinata all'uscita con qualsiasi tempo), sarà data una descrizione più dettagliata; dall'altro, i capoversi 2 e 3 precisano quali edifici sono ammessi per l'utilizzazione di cavalli.

La distinzione tra cavalli propri o di terzi non ha ormai più importanza e i diversi tipi di tenuta di cavalli saranno considerati allo stesso modo. Verrà quindi meno un ef-

8 RS 211.412.11

9 RS 700.1