Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/127: 04.472. Iv. pa. Tenuta di cavalli nella zona agricola (Darbellay) · 13 pagine
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Il secondo periodo riguarda una problematica emersa a proposito delle aree di uscita con qualsiasi tempo:.
Per uscita si intende il fatto che l'animale possa stare all'aria aperta e muoversi liberamente, senza essere ostacolato da briglie, redini o simili. L’uscita ideale per i cavalli è senz’altro il pascolo. In mancanza di pascoli o nei periodi in cui la pastura è temporaneamente impossibile (p. es. durante i periodi di piogge prolungate), occorre prevedere una superficie per condurre gli animali all’aria aperta, il cui suolo resista alla pressione degli zoccoli. L’ordinanza sulla protezione degli animali prevede disposizioni sulle dimensioni di tale infrastruttura. Per i cavalli, si opera una distinzione tra superficie minima e superficie raccomandata: la prima va da 12 a 36 m2 per cavallo, a seconda dell’altezza al garrese e dell’accessibilità dello spiazzo; la seconda è invece, indifferentemente, di 150 m2 per cavallo. Fuori dalla zona edificabile, all’autorizzazione indiscriminata di queste superfici raccomandate si oppongono alcuni motivi legati alla legislazione pianificatoria, ossia:
- nella zona agricola, sono di norma autorizzati solo gli edifici e gli impianti necessari. In senso stretto, sono necessarie soltanto le superfici minime;
- le aree di uscita di grandi dimensioni collidono con il principio di protezione dei terreni coltivabili e, in particolare, con la garanzia delle superfici necessarie all’avvicendamento delle colture;
- secondo l’articolo 24d capoverso 3 lettera b LPT l’aspetto esterno degli edifici da trasformare deve rimanere sostanzialmente immutato. Nel caso di aree di uscita di grandi dimensioni, questa condizione non sarebbe più rispettata. Una limitazione analoga è sancita nell’articolo 24c LPT (mantenere l’identità dell’edificio, unitamente ai suoi dintorni).
In due casi recenti13, il Tribunale federale ha deciso che nella zona agricola sono ammesse soltanto le superfici minime. Concede tuttavia un certo margine di apprezzamento alle autorità di esecuzione. Il secondo periodo del capoverso 2 riprende questo intento di bilanciare le forze in gioco e lo sancisce a livello di legge: le impianti esterni che superano le superfici minime potranno pertanto essere autorizzate a condizione che siano compatibili con le importanti esigenze della pianificazione del territorio e costruite in modo reversibile.
Il consolidamento del suolo è considerato reversibile, quando è possibile ripristinare lo stato precedente del terreno senza un eccessivo dispendio di mezzi.
Le importanti esigenze della pianificazione del territorio sono toccate nei casi in cui l'area di uscita con qualsiasi tempo sottrae terreni alla coltivazione o addirittura alle superfici necessarie all’avvicendamento. Se l'area in questione occupa una superficie già impermeabilizzata, si può invece favorire il benessere degli animali.
Capoverso 3
Nel 2007, durante la procedura di consultazione sulla revisione della LPT, era stato proposto di autorizzare, nella zona agricola, maneggi di piccole dimensioni destinati ai cavalli tenuti per hobby. All’epoca, questa proposta non era riuscita a ottenere la maggioranza dei consensi. Secondo il diritto in vigore, pertanto, non sono ammessi
13 Sentenze del Tribunale federale 1C_314/2009 del 12 luglio 2010 e 1C_250/2009 del 13 luglio 2010.