Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/127: 04.472. Iv. pa. Tenuta di cavalli nella zona agricola (Darbellay) · 13 pagine
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fetto indesiderato dell’attuale legislazione, che spinge a presentare numerose domande per allevamenti di cavalli quando risulta chiaro a tutti che, in realtà, si tratta di una pensione.
In linea di massima, sono possibili anche le aziende che si dedicano esclusivamente alla tenuta di cavalli. Vi è tuttavia il rischio che persone estrinseche all'agricoltura creino fattorie, tali solo sulla carta, al solo scopo di costruire edifici abitativi e scuderie nella zona agricola. Per prevenire tale rischio, si prevede che possano beneficiare di queste nuove possibilità soltanto le aziende agricole già esistenti e che adempiono le condizioni poste alle aziende agricole conformemente alla LDFR.
Stabilire come condizione che l’azienda agricola sia già esistente serve inoltre a un altro scopo. Tenere cavalli a pensione è un’attività vicina all'agricoltura che, secondo il diritto vigente, può essere esercitata solo da aziende agricole. Per garantire la parità di trattamento tra le diverse attività vicine all'agricoltura, anche la tenuta di cavalli deve adempiere le condizioni poste a un'azienda agricola ai sensi della LDFR.
L’azienda in questione deve inoltre disporre di una base foraggera sufficiente e di pascoli adatti alla tenuta di cavalli. Il foraggio grezzo destinato agli equini deve essere per lo più prodotto nell’azienda stessa. Il dettaglio delle esigenze dovrà essere precisato nell’ordinanza sulla pianificazione del territorio.
Lo sviluppo strutturale dell'agricoltura si accompagna a una crescente pressione sul paesaggio non edificato: mentre gli edifici agricoli nuovi sono sempre più grandi, quelli vecchi sono sempre meno adatti a un’agricoltura al passo con i tempi. Per ogni nuova domanda di costruzione occorre pertanto verificare sistematicamente se non sia possibile, piuttosto, ricostruire un vecchio edificio in disuso, sul suo stesso perimetro. Se ciò non è possibile, per ridurre il consumo di terreno occorre vagliare l’eventualità di demolire altri edifici abbandonati. Idealmente, dopo una nuova costruzione, il numero di edifici presenti sul sedime di un’azienda agricola non dovrebbe superare il fabbisogno oggettivo di superfici e di volumi.
Capoverso 2
Occorre distinguere tra la tenuta di cavalli e la loro utilizzazione10. Per utilizzazione si intende l'impiego del cavallo per uno scopo determinato, segnatamente l’equitazione. Secondo il diritto in vigore, gli edifici e gli impianti che servono a tale scopo non sono conformi alla destinazione della zona. In futuro sarà possibile allestire uno spiazzo consolidato destinato all’utilizzazione dei cavalli tenuti nell’azienda (di seguito: maneggio).
Secondo la sistematica del diritto vigente, la disposizione proposta dovrebbe figurare tra le eccezioni (art. 24 segg. LPT), poiché un maneggio non è un impianto direttamente necessario alla coltivazione agricola. Ai fini dell'unità della materia, è tuttavia proposto di inserirla nella parte concernente gli edifici e gli impianti conformi alla zona (art. 16 segg. LPT).
L'allestimento concreto del maneggio sarà disciplinato nell’ordinanza. Il maneggio dovrà essere eseguito in modo reversibile (cfr. n. 3.2), con una superficie non supe-
10 L’ordinanza sulla protezione degli animali definisce l’utilizzazione di cavalli in questi termini: il lavoro da sellato, la conduzione a mano o per la cavezza nonché il movimento mediante la giostra meccanica (art. 2 cpv. 3 lett. o n. 1 OPAn).