Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/128: Revisioni nel settore del tabacco e degli oggetti d'uso · 2 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione protezione dei consumatori
Ordinanza del DFI sui cosmetici (OCos; RS 817.023.31)
Commenti
Articolo 2
Il titolo è stato precisato.
Articolo 2 capoversi 2 e 3 / allegato 3
Gli agenti antimicrobici e i filtri ultravioletti sono regolati come finora nel capoverso 2. Sono ammessi solo gli agenti antimicrobici e i filtri ultravioletti elencati nell’allegato 3 (secondo le condizioni ivi fissate). Il capoverso 3 si riferisce alle altre sostanze elencate nell’allegato 3 (finora capoverso 2), il cui impiego nei cosmetici è limitato in conformità alle condizioni fissate nell’allegato 3.
Articolo 2 capoverso 4
Questo capoverso (finora regolato nel capoverso 3) è modificato ai sensi dell’articolo 17 del regola-
1
mento (CE) 1223/2009 .
Articolo 2 capoverso 5
Questo capoverso (finora regolato nel capoverso 4) è adeguato ai sensi della nuova classificazione delle sostanze CMR e dell’articolo 15 del regolamento (CE) 1223/2009.
Attuale articolo 2 capoverso 6 / allegato 3
Questa disposizione è semplicemente stralciata. La possibilità che l’UFSP possa autorizzare, su domanda motivata, determinate sostanze viene così a cadere. In conformità all’articolo 4, l’UFSP può tuttavia continuare nel quadro di una procedura legislativa semplificata a legalizzare nuove sostanze per mezzo dell’adeguamento degli allegati. Le seguenti sostanze sono state recentemente incluse nell’allegato 3:
- Ossido di zinco come filtro UV
- Perossido di idrogeno fino al 6% in prodotti sbiancanti per denti (con avvertenze specifiche)
Allegato 1
Questo allegato è adeguato ai sensi del considerando 7 del regolamento (CE) 1223/2009. I prodotti adesivi per ciglia e unghie, parrucche e posticci sottostanno ora alla legislazione in materia di prodotti chimici.
Allegati 2-4
- Direttiva 2011/59/CE (GU L 125 del 13.05.2011, pag. 17)
2 sostanze in tinture per capelli - 1,5-Naftalendiolo, idrossipropil bis(N-idrossietil-p-fenilendiammina) - sono inserite nell’allegato 3 e l’impiego di altre 24 è modificato. L’o-Amminofenolo è stralciato
dall’allegato 3 ed elencato nell’allegato 4 quale sostanza vietata.
- Le seguenti sostanze saranno adattate secondo il diritto dell'UE:
Le seguenti sostanze sono stralciate dall’OCos:
1
Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici, GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.
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