Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/128: Revisioni nel settore del tabacco e degli oggetti d'uso · 2 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sanità pubblica

Unità di direzione protezione dei consumatori

Ordinanza del DFI concernente l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.025.1)

Commenti

Introduzione

L’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in ma-

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teria di valutazione della conformità (ARR) presuppone che le disposizioni dei due Stati Parte siano equivalenti dal profilo materiale. Ciò vale anche per l’Allegato 1 capitolo 3 «Giocattoli». La Svizzera

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prevede di adeguare il proprio diritto in materia di giocattoli alla direttiva 2009/48/EG (direttiva sui giocattoli).

La trasposizione della direttiva sui giocattoli nel diritto svizzero concerne soprattutto l’ordinanza sui giocattoli (OSG; RS 817.044.1). Vanno modificate anche l‘ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr; RS 817.02) e la presente ordinanza a cui viene aggiunta una sezione 3 (controlli supplementari sui giocattoli).

Sulle modifiche

Articolo 61a

Il capoverso 1 abilita le autorità cantonali d’esecuzione a chiedere all’organismo di valutazione della conformità di fornire determinate informazioni; si tratta per esempio di informazioni riguardanti un certificato di esame del tipo rilasciato o ritirato da tale organismo. Le autorità d‘esecuzione possono anche esigere dall’organismo di valutazione della conformità informazioni sul rifiuto di un certificato di esame del tipo; inoltre possono chiedere i rapporti di esame e la documentazione tecnica relativi a un determinato certificato di esame del tipo.

Il capoverso 2 obbliga l’autorità d’esecuzione a intervenire se constata che un determinato giocattolo non è conforme ai requisiti sostanziali di sicurezza. Se tale giocattolo è corredato da un certificato di esame del tipo, l’autorità d’esecuzione invita l’organismo di valutazione della conformità a ritirarlo.

Il capoverso 3 permette all’autorità di esecuzione di invitare l’organismo di valutazione della conformità a controllare il certificato di esame del tipo. Ciò avviene per esempio quando sono stati modificati i procedimenti di fabbricazione, le materie prime impiegate o le componenti del giocattolo.

1 RS 0.946.526.81

2 Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli; GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1. Ufficio federale della sanità pubblica Segreteria Schwarzenburgstrasse 165, CH-3097 Liebefeld Indirizzo postale: CH-3003 Berna tel. +41 31 322 05 05, fax +41 31 322 95 74 www.bag.admin.ch