Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/128: Revisioni nel settore del tabacco e degli oggetti d'uso · 9 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione protezione dei consumatori
Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG; RS 817.044.1)
Commento
Introduzione
L’accordo bilaterale tra la Svizzera e l’UE sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della
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conformità (MRA) presuppone che le parti contraenti adottino disposizioni materialmente equivalenti. Tale condizione vale anche per l'allegato 1/capitolo 3 «Giocattoli». La Svizzera intende adeguare il
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diritto svizzero in materia di giocattoli alla direttiva 2009/48/CE (direttiva giocattoli). Per questo motivo, la presente ordinanza deve essere sottoposta a una revisione totale.
L’ordinanza sui giocattoli riveduta presenta soprattutto le seguenti novità:
• è molto più ampia per quanto riguarda le disposizioni e la densità normativa;
• contiene nuovi requisiti di sicurezza, in particolare dal profilo chimico;
• definisce esattamente gli obblighi del fabbricante, del rappresentante autorizzato, dell’importatore
e del distributore;
• disciplina espressamente la rintracciabilità dei giocattoli;
• sul giocattolo devono ora figurare il nome e l’indirizzo del fabbricante e dell’importatore;
• contiene alcune avvertenze che devono essere riportate alla lettera;
• prevede che anche in Svizzera i giocattoli debbano recare la marcatura CE.
Nella sezione 2 sono disciplinati i requisiti di sicurezza relativi ai giocattoli. In questa sezione sono menzionati anche gli obblighi del fabbricante, del rappresentante autorizzato, dell’importatore e del distributore stabiliti nel capo II (Obblighi degli operatori economici) della direttiva giocattoli.
In risposta a vari incidenti verificatisi in passato (p. es. il «caso Mattel») e date le competenze poco chiare nel commercio di giocattoli (attribuzione della responsabilità ad altri), al fabbricante, al rappresentante autorizzato, all’importatore e al distributore sono ora assegnati obblighi concreti. Ad avere gli obblighi più estesi è il fabbricante, seguito dall’importatore e dal distributore.
La Commissione europea ha pubblicato un ampio documento di spiegazioni concernenti la direttiva giocattoli (documento di orientamento). Tale documento può essere consultato su Internet all’indirizzo: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/guidance/index_en.htm
Sotto «TSD Explanatory Guidance Document» è disponibile la versione attuale del documento in tedesco, francese, italiano e inglese.
1 RS 0.946.526.81
2 Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli; GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1. Ufficio federale della sanità pubblica Segreteria Schwarzenburgstrasse 165, CH-3097 Liebefeld Indirizzo postale: CH-3003 Berna Tel. +41 31 322 05 05, fax +41 31 322 95 74 www.bag.admin.ch