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Consultazione 2011/128: Revisioni nel settore del tabacco e degli oggetti d'uso · 106 pagine

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817.023.31

Ordinanza del DFI sui cosmetici (OCos)

del …

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)

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I

L'ordinanza del 23 novembre 20051 sui cosmetici è modificata come segue:

Art. 2 Rubrica, art. 2 cpv. 2-6

Restrizioni applicabili a determinate sostanze

2

I cosmetici possono contenere solo gli agenti antimicrobici e i filtri ultravioletti elencati nell’allegato 3 secondo le condizioni ivi fissate.

3I cosmetici possono contenere le altre sostanze elencate nell'allegato 3 secondo le condizioni ivi fissate.

4

Le sostanze elencate all'allegato 4 non possono essere contenute nei cosmetici. È tollerata la presenza di piccole quantità di una sostanza vietata se essa:

a. è involontaria e risulta da contaminazioni dovute a componenti naturali o sintetiche, al processo di fabbricazione, alla conservazione, oppure alla migrazione dall'imballaggio;

b. è inevitabile dal punto di vista tecnico conformemente alla buona prassi di fabbricazione; e

c. non danneggia la salute.

5

Nei cosmetici è vietato l’utilizzo di sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per il ciclo riproduttivo (sostanze CMR) classificate nelle categorie di pericolo 1A, 1B o 2 dell’allegato VI parte 3 del Regolamento (CE) n. 1272/20082. Sono escluse le sostanze CMR elencate all'allegato 3 e utilizzate secondo le condizioni ivi fissate.

RU 2005 6423

1 RS 817.023.31

2 Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica