Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/128: Revisioni nel settore del tabacco e degli oggetti d'uso · 3 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Unità di direzione protezione dei consumatori

Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d‘uso (ODerr, RS 817.02)

Commenti

Introduzione

L’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in ma-

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teria di valutazione della conformità (ARR) presuppone che le disposizioni dei due Stati Parte siano equivalenti dal profilo materiale. Ciò vale anche per l’Allegato 1 capitolo 3 «Giocattoli». La Svizzera

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prevede di adeguare il proprio diritto in materia di giocattoli alla direttiva 2009/48/EG (direttiva sui giocattoli).

La trasposizione della direttiva sui giocattoli nel diritto svizzero concerne soprattutto l’ordinanza sui giocattoli (OSG; RS 817.044.1). Vanno modificate anche l‘ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr; RS 817.02) e l’ordinanza del DFI concernente l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.025.21).

Le modifiche Ingresso

3 Nell’ingresso è inserito il riferimento all’articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro). Secondo le lettere a e b di questa disposizione della LSPro, il Consiglio federale può disciplinare sia la procedura di controllo della conformità dei prodotti con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, sia l’uso di marchi di conformità. La menzione dell’articolo 7 capoverso 1 LSPro nell’ingresso della ODerr fornisce un fondamento giuridico alle disposizioni dell’ODerr/OSG concernenti la procedura di valutazione della conformità e i marchi di conformità. In futuro questo fondamento giuridico sarà verosimilmente sancito nella legge sulle derrate alimentari (revisione totale della legge sulle derrate alimentari).

Articolo 2 capoverso 3

Con questo riferimento si vuole indicare che le nozioni del diritto svizzero dei giocattoli sono impiegate conformemente alle definizioni date nella direttiva europea sui giocattoli.

Articolo 43 capoverso 1

La definizione di giocattolo è adeguata a quella del diritto europeo (art. 2 par. 1 della direttiva sui giocattoli) con la precisazione che un prodotto può essere considerato un giocattolo anche se non è esclusivamente destinato a essere utilizzato per fini di gioco; esso può infatti avere anche altre funzioni. Possono per esempio essere considerati giocattoli un anello per le chiavi da cui pende un orsetto di pezza.

Per un bambino praticamente ogni oggetto può fungere da giocattolo ma ciò non significa che ogni oggetto debba essere definito un giocattolo. Sono considerati giocattoli gli oggetti a cui il fabbricante

1 RS 0.946.526.81

2 Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1..

3 RS 930.11

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