Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/129: 10.470 Iv.Pa. Pianificazione del territorio. Disposizioni sul deposito di materie prime indigene rinnovabili (von Siebenthal) · 10 pagine

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4.3 Altre ripercussioni

Non sono prevedibili altre ripercussioni significative.

5 Rapporto con il diritto europeo

Sul territorio dell’Unione europea (UE), la politica forestale è di competenza degli Stati membri. Pertanto, dal diritto UE non scaturisce per la Svizzera alcun obbligo incompatibile con la modifica di legge proposta.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità e legalità

Il progetto si fonda sull’articolo 77 della Costituzione federale14, che obbliga la Confederazione a provvedere affinché le foreste possano adempiere le loro funzioni protettive, economiche e ricreative e a tal fine la autorizza a emanare principi sulla protezione delle foreste e a promuovere provvedimenti per la conservazione delle stesse.

6.2 Delega di competenze legislative

La presente revisione parziale della legge forestale non introduce alcuna norma di delega per l’emanazione di una normativa di attuazione autonoma. Conformemente all’introduzione dell’articolo 13a nella legge forestale, nell’ambito della sua competenza di emanare disposizioni di esecuzione (art. 49 cpv. 3 LFo) il Consiglio federale attuerà le concretizzazioni necessarie nell’ordinanza sulle foreste.

6.3 Forma dell’atto

Secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera b LFo, le costruzioni e gli impianti forestali ‒ tra cui rientrano i depositi di legna da energia coperti ‒ sono considerati foreste. Una modifica a livello di legge non è pertanto indispensabile: lo stesso risultato potrebbe essere raggiunto anche a livello di ordinanza o di aiuto all’esecuzione. Per realizzare l’armonizzazione auspicata, la Commissione considera tuttavia opportuna una regolamentazione a livello di legge federale. Ai sensi di un buon coordinamento fra la legge forestale e la legge sulla pianificazione del territorio, la regolamentazione delle costruzioni e degli impianti forestali nella legge forestale crea inoltre l’equivalente dell’autorizzazione edilizia in ambito forestale secondo l’articolo 22 LPT.

14 RS 101