Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/129: 10.470 Iv.Pa. Pianificazione del territorio. Disposizioni sul deposito di materie prime indigene rinnovabili (von Siebenthal) · 10 pagine
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valutare la conformità alla zona di tali costruzioni tenendo conto delle condizioni differenti e delle esigenze economiche è più idonea l’applicazione di criteri qualitativi che non di caratteristiche quantitative come ad esempio un limite massimo uniforme per il volume di tali depositi.
Su questa base, nella legge forestale sotto il titolo Foresta e pianificazione del territorio (capitolo 2, sezione 2) sarà introdotto il nuovo articolo 13a (cfr. cap. 3).
2.4 Opzioni esaminate
È stata esaminata la possibilità di completare l’elenco dell’articolo 2 capoverso 2 lettera b della legge forestale, precisando espressamente che i depositi di legna da energia coperti sono considerati foreste, analogamente alle strade forestali e alle altre costruzioni e impianti forestali. Questa soluzione nell’articolo intitolato Definizione di foresta potrebbe suscitare l’impressione che i depositi di legna da energia coperti sono generalmente adeguati ed economici e non devono essere valutati di volta in volta.
Una maggiore uniformazione a livello di esecuzione sarebbe possibile anche adeguando l’ordinanza sulle foreste, completando ad esempio l’articolo 4 o l’articolo 14 oppure inserendo un nuovo articolo 14a, secondo cui gli edifici agricoli di dimensioni adeguate, in particolare i depositi di legna da energia coperti, sono considerati costruzioni forestali e di conseguenza non hanno bisogno di un’autorizzazione di dissodamento. L’esecuzione nei Cantoni potrebbe infine essere armonizzata anche mediante un aiuto all’esecuzione emanato dalle autorità federali.
La Commissione preferisce tuttavia sancire dette disposizioni nella legge per dare voce alle proprie richieste.
2.5 Attuazione
La modifica a livello di legge richiede una concretizzazione delle condizioni per la costruzione di depositi di legna da energia coperti anche a livello di ordinanza. Le disposizioni necessarie saranno emanate nell’ambito di una revisione parziale della vigente ordinanza sulle foreste.
Secondo l’articolo 50 LFo, i Cantoni eseguono la presente legge ed emanano le prescrizioni necessarie, fatte salve le prescrizioni di esecuzione della Confederazione.
3 Commento relativo alla modifica della legge forestale
L’articolo 13a inserito sotto il titolo Foresta e pianificazione del territorio (capitolo 2, sezione 2) della legge forestale precisa che le costruzioni e gli impianti forestali, in particolare i depositi di legno da energia coperti, possono essere costruiti o trasformati nelle foreste secondo l’articolo 22 LPT (e di conseguenza continuare a