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Consultazione 2011/13: Revisione totale dell'ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (ordinanza sul coordinamento dei controlli, OCoC) · 11 pagine

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910.15 Agricoltura

j. ordinanza del 27 luglio 199515 sulle epizoozie;

k. ordinanza BDTA del 23 novembre 200516;

l. ordinanza del 14 novembre 200717 sull'allevamento di animali.

2Essa si applica ai controlli:

a. delle aziende registrate ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 dell'ordinanza concernente la produzione primaria;

b. dell'allevamento, della coltivazione, della produzione e del raccolto di prodotti primari;

c. della detenzione, dell'allevamento e della mungitura di animali da reddito agricoli prima della macellazione.

Art. 2 Frequenza e coordinamento dei controlli

1L'osservanza delle esigenze delle ordinanze di cui all'articolo 1 deve essere verificata mediante controlli di base in ogni azienda e in ogni unità di produzione per ogni settore di produzione almeno una volta negli intervalli di cui all'allegato 1.

2I Cantoni coordinano i controlli di base di cui al capoverso 1 cosicché, di regola, le aziende agricole siano controllate non più di una volta l'anno e le aziende biologiche non più di due volte l'anno.

3Controlli supplementari sono svolti in funzione dei rischi delle singole aziende. I Cantoni provvedono affinché questi siano effettuati ogni anno su almeno il 2 per cento delle aziende.

4Per la valutazione dei rischi delle singole aziende sono presi in considerazione in particolare i seguenti criteri:

a. lacune nei controlli precedenti;

b. sospetto fondato di mancato rispetto delle prescrizioni;

c. cambiamenti sostanziali nell'azienda;

d. eventi straordinari quali malattie o epizoozie;

e. esigenze che richiedono un determinato periodo di controllo.

5Gli Uffici federali competenti possono emanare ulteriori disposizioni concernenti i criteri di rischio.

6I capoversi 1 - 5 non si applicano alle aziende agricole con meno di 0,25 unità standard di manodopera o con meno di 3 unità di bestiame grosso, nonché alle aziende di piscicoltura e di apicoltura. I Cantoni stabiliscono con quale frequenza controllare l'osservanza delle esigenze delle ordinanze di cui all'articolo 1 in tali aziende. Questa regolamentazione speciale non si applica ai controlli ai sensi dell'ordinanza sull'agricoltura biologica.

14 RS 916.351.0

15 RS 916.401

16 RS 916.404

17 RS 916.310