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Consultazione 2011/13: Revisione totale dell'ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (ordinanza sul coordinamento dei controlli, OCoC) · 11 pagine

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Ordinanza sul coordinamento dei controlli 910.15

Art. 3 Qualità e riconoscimento dei controlli

1Per la loro attività ai sensi dell'articolo 1, eccezion fatta per la lettera g, gli organi di controllo di diritto privato devono essere accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 1702018 «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione» e secondo l'ordinanza del 17 giugno 199619 sull'accreditamento e sulla designazione.

2Le autorità competenti verificano l'esecuzione del mandato da parte degli organi di controllo di diritto privato di cui esse si avvalgono per mezzo di un accordo di prestazione.

3Gli organi d'esecuzione notificano le lacune che esulano dalla sfera delle loro competenze ai servizi competenti.

Art. 4 Compiti dei Cantoni

1Il Cantone designa un organo di coordinamento dei controlli.

2L’organo di coordinamento stabilisce i controlli da eseguire d'intesa con le autorità competenti e sulla base delle prescrizioni dell'articolo 2. Tiene un elenco degli organi d'esecuzione responsabili dello svolgimento dei controlli.

3I Cantoni sono responsabili della registrazione dei dati di controllo, dei risultati dei controlli, delle misure amministrative decise e dei dati relativi alla riduzione o al diniego di contributi in un sistema di informazione dettagliato, standardizzato e comune gestito dalla Confederazione in collaborazione con i Cantoni.

Art. 5 Compiti della Confederazione

1L'Ufficio federale dell'agricoltura sostiene e sorveglia l’esecuzione della presente ordinanza in coordinamento con l'Ufficio federale di veterinaria, l'Ufficio federale dell'ambiente, l'Ufficio federale della sanità pubblica e l'Unità federale per la filiera alimentare.

2La Confederazione, con il consenso del gestore, mette i dati relativi a controlli di diritto pubblico a disposizione per controlli di diritto privato.

3La Confederazione fissa le esigenze relative al contenuto, all'azienda, e alla qualità del sistema di informazione di cui all'articolo 4 capoverso 3 e disciplina le condizioni d'accesso e d'uso. Gestisce il sistema di informazione in collaborazione con i Cantoni.

Art. 6 Abrogazione del diritto vigente

L'ordinanza del 14 novembre 200720 sul coordinamento dei controlli è abrogata.

18Il testo di questa norma è reperibile presso l'Associazione svizzera di normalizzazione,

Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch), [email protected].

19 RS 946.512

20 RU 2007 6167, 2008 5871, 2010 5019