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Consultazione 2011/13: Revisione totale dell'ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (ordinanza sul coordinamento dei controlli, OCoC) · 11 pagine

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910.15 Agricoltura

Art. 31 Frequenza e delega dei controlli

1Le aziende di commercio al dettaglio e le farmacie veterinarie private che tengono medicamenti per animali da reddito devono essere controllate almeno ogni cinque anni, mentre gli studi per soli animali domestici almeno ogni dieci anni.

2Controlli supplementari sono effettuati in funzione dei rischi.

3La frequenza e il coordinamento dei controlli nonché la registrazione dei dati di controllo delle aziende di produzione primaria sono retti dall'ordinanza del …40 sul coordinamento dei controlli.

4Per i controlli i Cantoni possono avvalersi di organi di controllo accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 1702041 «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione» e secondo l'ordinanza del 17 giugno 199642 sull'accreditamento e sulla designazione.

Art. 34 Requisiti posti agli organi di controllo

1Gli organi di controllo incaricati di eseguire controlli in virtù della presente ordinanza devono disporre di un sistema di gestione della qualità secondo norme internazionali riconosciute ed essere accreditati conformemente all’ordinanza del 17 giugno 1996143 sull’accreditamento e sulla designazione.

2I singoli ispettori devono disporre, nel loro settore specifico, di una qualifica sufficiente e di esperienza; devono inoltre perfezionarsi costantemente.

3Gli organi di controlli devono essere indipendenti dalle aziende che controllano. Nei casi di cui all’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 196844 sulla procedura amministrativa devono ricusarsi.

3. Ordinanza del 7 dicembre 199845 sui pagamenti diretti

Art. 66 cpv. 4 lett. a

4I Cantoni dispongono affinché:

a. la frequenza e il coordinamento dei controlli nonché la registrazione dei dati di controllo siano retti dall'ordinanza del …46 sul coordinamento dei controlli;

4. Ordinanza del 14 novembre 200747 sui contributi d'estivazione

40RS 910.15

41Il testo di questa norma è reperibile presso l'Associazione svizzera di normalizzazione,

Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch), [email protected].

42 RS 946.512

43 RS 946.512

44 RS 172.021

45RS 910.13

46RS 910.15

47 RS 910.133