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Consultazione 2011/13: Revisione totale dell'ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (ordinanza sul coordinamento dei controlli, OCoC) · 11 pagine

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Ordinanza sul coordinamento dei controlli 910.15

Allegato 2 (art. 6)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze seguenti sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 23 aprile 200834 sulla protezione degli animali

Art. 213 Aziende agricole detentrici di animali

1Il servizio specializzato cantonale provvede affinché le detenzioni di bovini, lama, alpaca, equini, suini, caprini, ovini, conigli e volatili domestici siano controllate.

2La frequenza e il coordinamento dei controlli nonché la registrazione dei dati di controllo sono retti dall'ordinanza del …35 sul coordinamento dei controlli.

3Il servizio specializzato cantonale redige annualmente, secondo le disposizioni dell’UFV, un rapporto sulla propria attività di controllo e sulle misure disposte.

4Le autorità cantonali competenti provvedono affinché i risultati dei controlli ufficiali eseguiti negli effettivi degli animali da reddito siano inseriti nel sistema informatico centrale di cui all’articolo 54a LFE36.

5Un istituto privato può essere incaricato di eseguire controlli unicamente se è accreditato secondo la norma europea ISO/IEC 1702037 «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione» e secondo l'ordinanza del 17 giugno 199638 sull'accreditamento e sulla designazione.

2. Ordinanza del 18 agosto 200439 sui medicamenti veterinari

Art. 30 cpv. 1 periodo introduttivo e 2 lett. c

1I veterinari cantonali sono responsabili per i controlli e per l’esecuzione della legislazione sugli agenti terapeutici in:

2Essi possono in particolare:

c. prescrivere, in casi singoli, visite all’azienda supplementari a quelle previste nella convenzione Mvet, se nel quadro di controlli vengono constatati difetti che mettono in pericolo la sicurezza alimentare o la salute degli animali;

34RS 455.1

35RS 910.15

36RS 916.40

37Il testo di questa norma è reperibile presso l'Associazione svizzera di normalizzazione,

Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch), [email protected].

38 RS 946.512

39 RS 812.212.27