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Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 68 pagine

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per gli esperimenti sugli animali secondo l‟articolo 127 capoverso 2 o l‟articolo 139 capoverso 4;

b. di volta in volta, i riassunti di cui al capoverso 2 lettera a ed entro la fine di aprile di ogni anno le notifiche di cui ai capoversi 1 e 2;

Art. 149 cpv. 3

3I membri devono dimostrare di aver seguito, sull‟arco di quattro anni, quattro giorni di aggiornamento nell‟ambito della formazione teorica secondo gli articoli 132 o 134.

Art. 152 cpv. 1 lett. e

1L‟autista deve:

e. al momento della consegna degli animali al destinatario, annotare per iscritto il tempo necessario per il trasporto.

Art. 152a Calcolo della durata del trasporto

Il calcolo della durata del trasporto inizia di nuovo dopo un‟interruzione del viaggio, se:

a. l‟interruzione dura oltre quattro ore;

b. gli animali durante l‟interruzione dispongono delle superfici minime di detenzione indicate nell‟allegato 1, hanno accesso all‟acqua o, eventualmente, al latte e vengono foraggiati negli intervalli di tempo consoni alla specie; e

c. le condizioni climatiche sono adeguate alle esigenze degli animali.

Art. 159 cpv. 1 e cpv. 1bis

1I solipedi e gli ungulati, se non trasportati in contenitori, devono essere caricati e scaricati mediante rampe antisdrucciolevoli se la distanza tra il suolo e lo spigolo superiore del ponte di carico misura almeno 25 cm. Se la distanza misura meno di 25 cm, non devono essere utilizzate rampe se gli animali possono entrare e uscire girati in avanti.

1bisLe rampe non devono essere troppo ripide né presentare fessure ampie a tal punto che gli animali potrebbero ferirsi. Devono essere provviste di assi trasversali se l‟inclinazione supera 10 gradi e di protezioni laterali adeguate alla taglia e al peso degli animali, tranne se questi ultimi vengono condotti a mano, sono abituati al trasporto e l‟altezza del ponte di carico non supera i 50 cm.

Art. 160 cpv. 1 e cpv. 7

1I cavalli, eccetto quelli giovani, devono essere legati durante il trasporto. È vietato legarli a cavezze di corda o annodate oppure alle briglie.