Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/19: Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua, LFCo) · 61 pagine

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Rapporto esplicativo

perfezionamento accademico e non accademico, la trasparenza o il divieto di perturbazione della concorrenza non potessero avere una validità di carattere interdisciplinare.

La commissione d’esperti è giunta alla conclusione che soltanto una visione coordinata degli articoli 63a capoverso 3 e 64a capoverso 1 Cost. è in grado di esprimere in modo coerente il compito comune di Confederazione e Cantoni nonché la responsabilità globale della Confederazione in materia di formazione continua. Di conseguenza, i principi della formazione continua assumono una validità globale, ossia per l’intero settore della formazione continua. Tuttavia, il legislatore ha il compito di formulare i principi in materia di perfezionamento di cui all’articolo 64a capoverso 1 Cost. in modo tale da renderli idonei per tutto il settore in questione e da lasciare sufficiente spazio per un disciplinamento autonomo, specifico e oggettivo (prescrizioni quadro uniformi) del perfezionamento accademico da parte degli organi responsabili. L’articolo 63a capoversi 3-5 si traduce perciò in una limitazione contenutistica del legislatore ai sensi dell’articolo 64a capoverso 1 Cost. Nel campo d’applicazione della legge sulla formazione continua (art. 2 cpv. 2) viene esplicitamente iscritta la riserva secondo cui gli organi comuni responsabili della politica delle scuole universitarie sono tenuti a emanare prescrizioni unitarie sulla formazione continua, garantendone il coordinamento.

Il presente disegno di legge si basa sulle linee guida di cui sopra. I principi ivi formulati non contengono alcuna prescrizione estranea al coordinamento del settore universitario che sia in contraddizione con l’articolo 63a capoversi 3-5 Cost. e con la LPSU che vi fa riferimento. La riserva espressa all’articolo 2 capoverso 2 costituisce anche la base che, per esempio, nell’ambito particolarmente importante della garanzia e dello sviluppo della qualità consente agli organi responsabili della politica delle scuole universitarie di emanare direttive proprie in adempimento all’articolo 6. Anche per quanto concerne la convalida degli apprendimenti acquisiti in campo non universitario la legge sancisce, all’articolo 7, la competenza in materia di regolamentazione dei Cantoni, degli organi responsabili della politica delle scuole universitarie e delle scuola universitarie stesse.

L’emanazione di regole in materia di perfezionamento in ambito universitario che non sono di principio rimane compito degli organi comuni di Confederazione e Cantoni o di Confederazione e Cantoni nell’ambito delle loro competenze. Anche il coordinamento delle misure in materia di formazione continua per l’intero settore universitario svizzero rimane di competenza degli organi comuni.

4.3 Legge di principio

Il mandato sancito dall’articolo 64a Cost. di stabilire principi in materia di formazione continua, può essere adempiuto in tre modi:

• in maniera formale, mediante un’unica legge di principio;

• attraverso diverse leggi contenenti norme di base per determinati campi specifici;

• mediante disposizioni integrative delle leggi speciali già esistenti.

Alla vigilia dell’elaborazione del presente disegno di legge, queste opzioni sono state analizzate a fondo nell’ambito di una perizia dell’Università di San Gallo (Ehrenzeller, 2009).

4.3.1 Coerenza anziché disciplinamento

Il Consiglio federale ha incaricato una commissione d’esperti di elaborare una legge di principio. I seguenti fattori depongono a favore di tale incarico:

• coerenza a livello federale. Una legge di principio promuove la visione d’insieme delle misure di

formazione continua disciplinate nelle varie leggi speciali, riduce le sovrapposizioni contenutistiche e colma determinate lacune. Una tale legge disciplina inoltre le competenze e facilita il

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