Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/19: Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua, LFCo) · 61 pagine

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responsabile a titolo sussidiario di emanare prescrizioni sulla formazione continua conformemente all’articolo 63a capoverso 5 Cost.

Art. 3 Definizioni

La legge sulla formazione continua si orienta al concetto di apprendimento permanente, che recentemente si è affermato sul piano internazionale. Questo tipo di apprendimento assume le forme più svariate. Ogni tipo di apprendimento avviene in un determinato contesto, che può essere formale, non formale o informale.

Per formazione formale si intende la formazione disciplinata e riconosciuta dallo Stato. Si parla di formazione «disciplinata dallo Stato» quando le premesse e i requisiti per l’ottenimento di un titolo sono definiti in un atto normativo, a prescindere dal livello normativo o dall’ente statale che lo emana. Rientrano in questa categoria la scuola dell’obbligo, i titoli di cultura generale e di formazione professionale del livello secondario II, i titoli universitari (bachelor, master, licenza, dottorato) e i titoli della formazione professionale superiore (esami federali di professione, esami professionali superiori nonché i titoli conseguiti alla fine di un ciclo di formazione presso le scuole specializzate superiori).

Anche la formazione disciplinata dallo Stato che consente di conseguire un titolo abilitante all’esercizio di un’attività professionale rientra nella categoria della formazione formale. A titolo di esempio si possono citare i titoli disciplinati nella legge sulle professioni mediche o in quella sulle professioni psicologiche oppure la patente di avvocato. Come per gli esami di professione o per gli esami professionali superiori, le condizioni di ammissione (formazione pregressa, pratica) e i contenuti dell’esame sono disciplinati dallo Stato. Rientrano pure nella formazione formale i disciplinamenti che

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richiedono una qualifica specialistica da parte del capo laboratorio , come nel caso dello svolgimento di analisi citogenetiche e di genetica molecolare sull’uomo.

La Svizzera vanta un settore formativo formale fortemente strutturato che si distingue da quello di altri Paesi soprattutto a livello di formazione professionale. Nel raffronto internazionale occorre dunque usare la dovuta prudenza quando si parla di formazione continua.

Al capoverso 2 dell’articolo in questione, l’avamprogetto di legge definisce la formazione continua come «formazione non formale», ossia come apprendimento in contesti strutturati che si collocano al di fuori della formazione formale. Lo Stato non definisce prescrizioni di contenuto per il conseguimento di un titolo in questo comparto. Inoltre, la formazione non formale non porta al conseguimento di diplomi o titoli riconosciuti dallo Stato. A titolo di esempio si possono citare i corsi di informatica o di lingue, ma anche una certificazione in paracadutismo o in saldatura.

Rientrano inoltre nella formazione non formale:

• i cicli di formazione continua presso le scuole universitarie (CAS, DAS, MAS, EMBA): non si tratta

di titoli accademici per diplomi universitari di base (bachelor, master, PhD), bensì di un genere di formazione continua che vi si allaccia e che è organizzata in ampia misura e in modo autonomo dalla scuola universitaria che la propone. Come già menzionato, gli articoli 63a Cost. e 64a Cost. 51

si rifanno al medesimo concetto di formazione continua ;

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Un caso limite di formazione disciplinata dallo Stato è descritto all’art. 6 dell’ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull’essere umano (OEGU). I regolamenti emanati dall’Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) concernenti lo specialista FAMH in analitica medica di laboratorio (Associazione Svizzera dei Responsabili di Laboratori d’Analisi Mediche) fungono da base per il rilascio del relativo titolo. Essi definiscono i requisiti concernenti la formazione pregressa, la prassi e la formazione. Tuttavia, l’art. 6 OEGU specifica quale di questi titoli costituisce un requisito indispensabile per l’attività di capo laboratorio, motivo per cui anche questo ciclo di formazione è da considerarsi una formazione formale, visto il ruolo disciplinatore dello Stato.

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Cfr. DFE, Rapporto elaborato in adempimento al postulato 05.3716 «Ordinanza sui titoli attribuiti dalle scuole universitarie professionali», 2011, pag. 3 e 13.

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