Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/19: Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua, LFCo) · 61 pagine

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• i corsi post-diploma presso le scuole specializzate superiori: questi corsi sono strutturati in modo

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analogo alle formazioni continue offerte dalle scuole universitarie ;

• i corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali superiori: questi

corsi non sono parte integrante della formazione disciplinata dallo Stato, né in termini di accesso agli esami né come premessa per il conseguimento di un attestato professionale riconosciuto o di un diploma professionale superiore;

• determinate formazioni offerte dall’esercito (formazioni dei quadri), dalla protezione della

popolazione (protezione civile) nonché nell’ambito della scuola universitaria dello sport di Macolin e dello sport per giovani e per adulti.

Per «formazione informale» al di fuori delle offerte formative strutturate si intende, ad esempio, l’apprendimento «on the job» o la lettura di letteratura specialistica. Per definizione, la formazione informale non può essere formalizzata. Tuttavia, anche le competenze acquisite in modo informale devono poter essere comprovate mediante procedure adeguate e riconosciute ai fini di una formazione formale secondo l’articolo 7. In tal modo si incrementa sensibilmente la permeabilità del sistema formativo.

Art. 4 Obiettivi

L’obiettivo globale della politica della Confederazione in materia di formazione continua è quello di creare, insieme ai Cantoni, un clima favorevole alla formazione continua che promuova l’iniziativa individuale di partecipare alla formazione continua e che dia possibilmente a tutti la possibilità di partecipare all’apprendimento permanente. Gli elementi che caratterizzano un tale clima favorevole sono – in riferimento all’articolo in materia di formazione della Costituzione (61a Cost.) – la trasparenza, la qualità e la permeabilità dello spazio formativo nonché l’esigenza generale di accesso a pari opportunità.

Si tratta inoltre di migliorare il coordinamento della politica in materia di formazione continua tanto all’interno della Confederazione quanto tra quest'ultima e i Cantoni. Concorrono a realizzare questo obiettivo la precisazione del termine di formazione continua, effettuata nelle disposizioni generali, e i principi definiti al capoverso seguente. Questi due elementi sono entrambi finalizzati a migliorare ulteriormente la qualità della formazione e della formazione continua in Svizzera, che già oggi è elevata.

Alla lettera e è tematizzato l’aspetto della comparabilità dei risultati con gli sviluppi internazionali in materia di formazione continua, fattore necessario per garantire la concorrenzialità dell’economia svizzera. Tale comparabilità (benchmarking) dei risultati relativi agli sviluppi nazionali e internazionali consente agli ambienti politici interessati di intervenire in modo tempestivo e rapido in caso di necessità.

Gli strumenti adatti al raggiungimento dei suddetti obiettivi sono definiti nelle seguenti disposizioni.

Sezione 2: Principi (art. 5 – art. 9)

Secondo l’articolo 64a capoverso 2 Cost. la Confederazione deve stabilire principi in materia di perfezionamento. Benché essi siano applicabili all’intero settore della formazione continua (art. 2), va fatto presente che la realizzazione concreta si limita alla formazione continua disciplinata e sostenuta da Confederazione e Cantoni. Per gli operatori privati la legge ha un effetto indiretto, in quanto il

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In relazione ai corsi post-diploma presso le scuole specializzate superiori sarà necessaria una modifica della legge sulla formazione professionale; cfr. articolo 22.

011/2011/03844 \ COO.2101.108.5.366277 48/61