Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/19: Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua, LFCo) · 61 pagine
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Rapporto esplicativo
rispetto dei principi nell’ottica di una convalida degli apprendimenti acquisiti ai fini della formazione formale (ma non solo) ha una funzione guida e comporta, in molti casi, un vantaggio competitivo.
Nel definire i principi, la commissione d’esperti si è basata sulla moltitudine di argomenti che negli ultimi dieci anni sono state avanzati a giustificazione di una legge federale sulla formazione continua. Non tutti questi argomenti, come ad esempio quello della trasparenza, si ritrovano in un articolo di legge a sé stante. Essi sono stati in parte ripresi nei cinque principi formulati nella legge secondo criteri sistematici.
Tali principi sono da intendersi come standard minimi. In quanto legge di principio, la legge sulla formazione continua non contiene specifiche disposizioni di carattere contenutistico. Le prescrizioni più specifiche e la concretizzazione dei principi dovranno essere oggetto delle leggi speciali.
Art. 5 Responsabilità
Contrariamente a quanto prescritto per la scuola dell’obbligo, la responsabilità per la partecipazione alla formazione continua ricade sul singolo individuo, come sancito dal capoverso 1. In questo settore, lo Stato agisce con discrezione, ponendo l’accento sulla responsabilità e sull’iniziativa del singolo individuo. Gli enti statali intervengono a titolo sussidiario solamente laddove vi sono disfunzioni o dove un interesse pubblico lo giustifica. A titolo di esempio si possono citare gli interventi a favore dell’acquisizione e del mantenimento delle competenze di base degli adulti o il sostegno dei corsi di formazione continua dell’esercito o delle organizzazioni partner della protezione della popolazione.
Secondo il capoverso 4, nei settori particolari in cui l’adempimento di compiti pubblici lo esige, lo Stato può imporre obblighi di formazione o disposizioni analoghe. Tuttavia, il presente disegno di legge rinuncia a sancire un obbligo generale di formazione o a enunciare il diritto a un certo numero di giornate da dedicare ad essa. Gli studi empirici evidenziano che questi strumenti hanno un influsso minimo sulla partecipazione alla formazione continua e che non raggiungono i gruppi target desiderati, ossia coloro che partecipano alla formazione continua in maniera inferiore alla media (cfr. cap. 3.4.4).
Consapevole dei limiti di una legge di principio di carattere generale, il legislatore si appella all’obbligo
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di assistenza dei datori di lavoro pubblici e privati . In tal modo si intende sottolineare il fatto che la formazione continua dei collaboratori è un importante fattore di successo aziendale. Le imprese, inoltre, beneficiano a tutti i livelli di un personale che vanta una buona formazione.
Art. 6 Garanzia e sviluppo della qualità
La responsabilità per la qualità delle offerte ricade sugli operatori della formazione continua.
La Confederazione e i Cantoni sostengono procedure di garanzia e di sviluppo della qualità (cpv. 1). È previsto, tuttavia, che gli enti non intervengano di prima persona, ma che assumano una funzione di sostegno. Un settore tanto diversificato ed eterogeneo, in cui operano gli attori più diversi, non può essere gestito centralmente. L’elevato livello di qualità della formazione continua svizzera, tanto auspicato, dipende sostanzialmente dalla volontà e dalla capacità di tutti gli interessati di agire in modo responsabile. Per questo motivo e in considerazione della molteplicità dei sistemi esistenti di garanzia e sviluppo della qualità, degli sviluppi internazionali e delle particolari esigenze di operatori e consumatori, è importante che la legge non imponga limitazioni metodologiche.
Il capoverso 2 concretizza l’aspetto della trasparenza delle offerte, sempre tematizzato in occasione delle discussioni sulla formazione continua. La trasparenza non è un principio a se stante, bensì una parte integrante essenziale del concetto di qualità. La garanzia e lo sviluppo della qualità di un’offerta di formazione continua deve soddisfare una serie di requisiti: l’esistenza di programmi di apprendimento, di requisiti di qualificazione, ossia di condizioni che comprovino le competenze dei
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In relazione ai datori di lavoro privati, cfr. art. 328 del Codice delle obbligazioni nonché le spiegazioni in Geiser, 2011.