Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/19: Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua, LFCo) · 61 pagine
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Rapporto esplicativo
formatori, di procedure di qualificazione ben definite e di basi utilizzabili che consentano ai partecipanti di informarsi sull’offerta in modo adeguato.
Con lo strumento delle direttive e su proposta della Conferenza sulla formazione continua, l’UFFT può
– se necessario – concretizzare ulteriormente i requisiti per la garanzia e lo sviluppo della qualità (cpv.
2) per i vari settori della formazione continua, il che aiuta ad assicurare un orientamento di base delle prescrizioni sulla qualità. Queste direttive possono rivolgersi a tutti o ad alcuni settori della formazione continua e contenere prescrizioni relative, ad esempio, ai curricoli e ai metodi su cui poggiano i programmi d’apprendimento, alle competenze specialistiche e didattiche dei formatori, all’acquisizione degli attestati necessari alle procedure di qualificazione e alla forma e al contenuto delle informazioni, alla leggibilità degli apprendimenti acquisiti e al riconoscimento degli stessi ai fini della formazione formale. Le singole leggi speciali, tuttavia, mantengono la facoltà di fissare ulteriori requisiti qualitativi per il settore da loro disciplinato e sostenuto. In virtù della riserva espressa all’articolo 2 capoverso 2, la competenza di emanare prescrizioni quadro ed eventuali direttive per il settore universitario spetta agli organi responsabili della politica delle scuole universitarie. In tal modo, la legge tiene conto dei requisiti e delle esigenze particolari di tale settore.
Il capoverso 4 interessa in modo specifico la formazione continua disciplinata e sostenuta da Confederazione e Cantoni. Questi ultimi hanno l’obbligo di provvedere, nei limiti delle loro responsabilità, ad una formazione continua di elevato livello qualitativo. Limitandosi alle sfere di competenza di Confederazione e Cantoni, il capoverso 4 si riferisce al rapporto tra l’operato statale e quello privato e non alla suddivisione delle competenze tra Confederazione e Cantoni.
Art. 7 Convalida degli apprendimenti acquisiti ai fini della formazione formale
Secondo l’articolo 61a capoverso 1 Cost., la Confederazione e i Cantoni provvedono insieme a un’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero. Per raggiungere questo obiettivo occorre, tra l’altro, instaurare determinati rapporti tra la formazione formale, la formazione non formale e quella informale. Pertanto, l’articolo 7 impegna i legislatori di Confederazione e Cantoni a provvedere, nel campo formale, a istituire procedure trasparenti e quanto più uniformi possibile che consentano la convalida degli apprendimenti acquisiti in contesti non formali e informali.
Questo obiettivo implica che la Confederazione e i Cantoni designino gli organi responsabili della definizione dei criteri per la convalida della formazione continua e della formazione informale ai fini di quella formale. Con tutta probabilità, questo compito dovrebbe essere assegnato agli istituti di formazione e alle commissioni d’esame responsabili dell’offerta formativa o dei titoli corrispondenti. Le procedure per decidere in merito alla convalida devono soddisfare requisiti di legalità, in particolare per quanto concerne l’obbligo d’esame e di motivazione.
Per la convalida degli apprendimenti acquisiti nel settore universitario, è compito degli organi responsabili e delle scuole universitarie stesse istituire procedure di riconoscimento adeguate sulla base delle prescrizioni quadro emanate dalla Conferenza delle scuole universitarie.
Art. 8 Miglioramento delle pari opportunità;
L’articolo 8 capoverso 2 della Costituzione federale, che statuisce un divieto generale di discriminazione, vale anche per tutti gli operatori della formazione continua. È vietato, in particolare, il rifiuto discriminatorio dell’ammissione a una formazione continua per ragioni di origine, di razza, d’età
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o di una disabilità .
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Cfr. in particolare l’art. 261 cpv. 5 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937, CP (RS 311) e l’art. 6 della legge federale del 13 dicembre 2002 sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili, LDis (RS