Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/19: Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua, LFCo) · 61 pagine
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Rapporto esplicativo
Ai fini di un miglioramento delle pari opportunità sono necessari, oltre al divieto di discriminazione, anche altri sforzi mirati in settori concreti. La legge non ne propone un elenco esaustivo.
Secondo la lettera a, nella formazione continua disciplinata e sostenuta da Confederazione e Cantoni occorre realizzare l’effettiva parità tra donna e uomo, vale a dire che le offerte devono essere organizzate nel rispetto di tale prescrizione.
A titolo d’esempio – il quale evidenzia in modo chiaro anche l’interazione con le leggi speciali – va citata la lettera b: gli operatori della formazione continua possono tener conto delle particolari esigenze dei candidati che a causa di una disabilità necessitano di strumenti ausiliari particolari o di
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più tempo durante una procedura di qualificazione . Secondo l’articolo 16 della legge del 19 giugno 1959 su l’assicurazione per l’invalidità, a determinate condizioni le maggiori spese che i disabili devono sopportare per procurarsi gli strumenti ausiliari necessari possono essere assunte
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dall’assicurazione per l’invalidità .
La lettera c sottolinea l’importanza di adottare, nel contesto della formazione continua disciplinata e sostenuta da Confederazione e Cantoni, misure che facilitino l’integrazione degli stranieri. Non si tratta in primo luogo di promuovere determinate offerte di integrazione disciplinate e sostenute da leggi speciali, bensì di considerare l’aspetto dell’integrazione degli stranieri in sede di organizzazione delle offerte, analogamente a quanto accade per la questione delle pari opportunità e delle esigenze dei disabili.
Mentre le lettere a-c definiscono una serie di obiettivi che vanno perseguiti in modo trasversale in tutte le formazioni continue disciplinate e sostenute da Confederazione e Cantoni, la lettera d si concentra su un gruppo particolare di destinatari: quello delle persone poco qualificate. Il fatto che queste persone siano menzionate in modo esplicito evidenzia l’importanza che la formazione continua riveste nell’ottica di un miglioramento delle loro opportunità, a complemento dell’acquisizione e del mantenimento delle competenze di base.
Art. 9 Divieto di perturbazione della concorrenza
In un mercato fondamentalmente retto dall’iniziativa privata, la realizzazione, il sostegno o la promozione statale della formazione continua non deve perturbare il buon funzionamento della concorrenza. Gli operatori di diritto pubblico e quelli sostenuti dallo Stato le cui offerte di formazione continua sono in un rapporto di concorrenza con quelle di operatori privati non sovvenzionati, sono tenuti ad offrire i loro servizi a prezzi di mercato. Nella loro contabilità aziendale, gli operatori sostenuti dallo Stato devono riportare i costi e i ricavi delle singole offerte formative, fatto che aumenta la trasparenza e costringe al tempo stesso gli operatori sovvenzionati a ripartire le loro spese sulle singole unità di costo, includendo i costi infrastrutturali. Il sovvenzionamento incrociato di offerte di formazione continua è ammesso unicamente nella misura prevista dalla legge. Se una base legale prevede un finanziamento diverso per offerte con orientamento speciale, queste ultime devono essere acquistate, di regola, nel contesto di una procedura concorrenziale.
Dal punto di vista dell’ordinamento istituzionale, il divieto dei sovvenzionamento incrociati assume grande rilievo. Esso aiuta a garantire l’esecuzione dell’articolo 10 che vincola il sovvenzionamento nelle leggi speciali a chiare condizioni. Queste condizioni non devono essere aggirate mediante sovvenzionamenti incrociati. Una scuola professionale, una scuola universitaria o altri operatori di formazione sovvenzionati dallo Stato non possono impiegare altri fondi pubblici per finanziare le loro offerte di formazione continua, salvo che il legislatore lo consenta espressamente.
Il divieto di perturbare la concorrenza tra i servizi e le offerte degli istituti universitari – comprese quelle di formazione continua – e quelli degli operatori della formazione professionale superiore è stato definito un obiettivo comune di Confederazione e Cantoni anche per il settore universitario (art. 3 lett. i
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Cfr. anche l’art. 2 cpv. 5 della legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (RS 151.3). 56
Cfr. RS 831.20