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Consultazione 2011/22: Legge federale sui compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'Istituto federale di meteorologia e climatologia (Legge sulla meteorologia, LMet) · 11 pagine
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Legge sulla meteorologia RU ....
Art. 3 Compiti
1 In quanto servizio meteorologico nazionale, l’Istituto ha i compiti seguenti:
a. rilevare a lungo termine e capillarmente dati meteorologici e climatologici, nonché dati sulla composizione dell’atmosfera sul territorio svizzero. Provvedere all’elaborazione, messa a disposizione e archiviazione di tali dati;
b. allestire un’offerta di base di prestazioni meteorologiche, in particolare di previsioni meteorologiche;
c. diramare allerte in caso di pericoli meteorologici;
d. fornire le prestazioni meteorologiche e i servizi di consulenza necessari per proteggere la popolazione;
e. mettere a disposizione informazioni climatologiche e descrivere lo stato e l’evoluzione del clima;
f. cooperare sul piano internazionale al rilevamento, all’analisi e allo scambio di dati meteorologici e climatologici;
g. fornire le prestazioni meteorologiche necessarie per la sicurezza del traffico aereo e le operazioni di volo;
h. fornire le prestazioni meteorologiche e i servizi di consulenza necessari all’Esercito;
i. fornire le prestazioni meteorologiche necessarie per monitorare e calcolare il grado di diffusione della radioattività e degli inquinanti nell’atmosfera.
2 Il Consiglio federale può autorizzare l’Istituto a rappresentare la Confederazione nelle organizzazioni, nelle istituzioni e nei gruppi di interesse internazionali attivi nel settore della meteorologia e climatologia.
3 Il Consiglio federale può trasferire all’Istituto, dietro versamento di un’indennità, altri compiti coerenti con gli scopi definiti all’articolo 2.
4 L’Istituto partecipa all’elaborazione di atti normativi nei settori di cui al capoverso 1.
Art. 4 Prestazioni commerciali
1 L’Istituto può fornire prestazioni commerciali a terzi se queste:
a. sono strettamente correlate ai compiti principali;
b. non pregiudicano l’adempimento dei compiti principali; e
c. non richiedono considerevoli risorse materiali e umane supplementari.
2 L’Istituto può in particolare:
a. fornire prestazioni per rispondere a bisogni specifici del settore pubblico, dell’economia, della scienza o di privati;
b. gestire esercizi accessori o affidarne a terzi la gestione;