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Consultazione 2011/22: Legge federale sui compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'Istituto federale di meteorologia e climatologia (Legge sulla meteorologia, LMet) · 11 pagine
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Legge sulla meteorologia RU ....
Art. 15 Indennità della Confederazione
1 La Confederazione concede annualmente all’Istituto indennità per i compiti di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere a–f.
Art. 16 Mezzi di terzi
1 L’Istituto può accettare finanziamenti da parte di terzi nella misura in cui siano compatibili con la sua autonomia, i suoi scopi e i suoi compiti.
2 L’Istituto acquisisce mezzi di terzi in particolare mediante:
a. sussidi provenienti da programmi di ricerca e da programmi internazionali;
b. compensi per prestazioni commerciali secondo l’articolo 4;
c. sponsorizzazione da parte di terzi secondo l’articolo 17.
Art. 17 Sponsorizzazione da parte di terzi
1 L’Istituto può consentire a persone fisiche o giuridiche di partecipare al finanziamento diretto o indiretto di una prestazione meteorologica o climatologica nell’intento di promuovere il proprio nome, il proprio marchio commerciale o la propria immagine.
2 La sponsorizzazione deve essere compatibile con gli scopi e i compiti dell’Istituto. Nella scelta degli sponsor va osservato il principio dell’imparzialità concorrenziale.
3 I contratti di sponsorizzazione richiedono la forma scritta e la loro validità deve essere limitata nel tempo.
Art. 18 Rendiconto
1 Il rendiconto dell’Istituto presenta lo stato reale del patrimonio, delle finanze e i risultati d’esercizio.
2 Il rendiconto è retto dai principi dell’essenzialità, della completezza, della comprensibilità, della continuità e dell’espressione al lordo e si fonda su standard generalmente riconosciuti.
3 Le regole per l’iscrizione a bilancio e la valutazione derivanti dai principi per l’allestimento del rendiconto devono essere indicate nell’allegato al bilancio.
4 La contabilità aziendale deve essere impostata in modo da documentare spese e ricavi delle singole prestazioni.
5 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni per l’allestimento del rendiconto.
Art. 19 Tesoreria
1 L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) amministra i fondi liquidi dell’Istituto nell’ambito della sua tesoreria centrale.
2 Concede all’Istituto mutui a condizioni di mercato per assicurargli la solvibilità necessaria all’adempimento dei compiti di cui all’articolo 3.