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Consultazione 2011/22: Legge federale sui compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'Istituto federale di meteorologia e climatologia (Legge sulla meteorologia, LMet) · 11 pagine
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Legge sulla meteorologia RU ....
a. il consiglio d’istituto;
b. la direzione;
c. l’ufficio di revisione.
2 Nessun membro può far parte contemporaneamente di due organi di cui al capoverso 1.
Art. 8 Consiglio d’istituto
1 Il consiglio d’istituto è l’organo supremo. Dirige l’Istituto sul piano strategico.
2 È composto da cinque a sette membri con conoscenze specifiche.
3 I membri del consiglio d’istituto sono nominati per un mandato di quattro anni. Il mandato è rinnovabile due volte.
4 Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d’istituto e designa il presidente. Può revocare il mandato dei membri per motivi gravi.
5 I membri del consiglio d’istituto adempiono con ogni diligenza i propri compiti e obblighi e tutelano in buona fede gli interessi dell’Istituto. Il consiglio d’istituto adotta i provvedimenti organizzativi necessari per tutelare gli interessi della società e per evitare conflitti di interesse.
6 Il Consiglio federale stabilisce l’indennità versata ai membri del consiglio d’istituto e le altre condizioni contrattuali. Si applica l’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 20003 sul personale federale (LPers). Salvo disposizioni contrarie, si applica, a titolo di diritto pubblico suppletivo, il diritto in materia di mandato del Codice delle obbligazioni4 (CO).
7 Il consiglio d’istituto ha i seguenti compiti:
a. emanare il regolamento di organizzazione;
b. provvedere all’attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale e presentare annualmente a quest’ultimo un rapporto sul loro raggiungimento;
c. emanare l’ordinanza sul personale e l’ordinanza sugli emolumenti. Queste ordinanze sottostanno all’approvazione del Consiglio federale;
d. emanare prescrizioni sull’amministrazione dei mezzi di terzi;
e. stipulare il contratto di affiliazione alla Cassa pensioni PUBLICA. L’organo paritetico della cassa di previdenza dell’Istituto partecipa all’elaborazione del contratto; la sua approvazione è indispensabile alla conclusione del contratto. Il contratto deve inoltre essere approvato dal Consiglio federale;
f. stabilire la composizione, la procedura di nomina e l’organizzazione dell’organo paritetico della cassa di previdenza dell’Istituto;
3 RS 172.220.1
4 RS 220