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Consultazione 2011/22: Legge federale sui compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'Istituto federale di meteorologia e climatologia (Legge sulla meteorologia, LMet) · 11 pagine
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Legge sulla meteorologia RU ....
c. mettere a disposizione di terzi beni, edifici o immobili o conferire loro diritti sugli stessi.
3 Per le sue prestazioni commerciali stabilisce prezzi che coprano almeno i costi.
4 Non è ammesso il sovvenzionamento trasversale delle prestazioni commerciali.
5 Per le prestazioni commerciali l’Istituto è soggetto agli stessi obblighi degli operatori privati.
Art. 5 Collaborazione e ricorso a terzi
1 Per adempiere i suoi compiti, l’Istituto collabora in particolare con l’Ufficio federale della protezione della popolazione, la Centrale nazionale d’allarme, il settore Difesa del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, l’Ufficio federale dell’ambiente, l’Ufficio federale dell’aviazione civile, i politecnici federali, l’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio e l’annesso Istituto per lo studio della neve e delle valanghe, l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare e Skyguide.
2 Entro i limiti degli obiettivi strategici fissati dal Consiglio federale, può fondare società o può parteciparvi.
3 Per adempiere i compiti di cui all’articolo 3 capoverso 1 può:
a. ricorrere a persone di diritto pubblico e privato; oppure
b. collaborare con persone giuridiche in Svizzera e all’estero e con servizi meteorologici nazionali di altri Stati.
4 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali per l’adesione e la partecipazione a organizzazioni o società estere o internazionali di diritto pubblico o privato, necessari per la cooperazione di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera f.
5 La Confederazione può versare sussidi all’Istituto per indennizzarlo delle attività svolte nell’ambito della partecipazione della Svizzera a programmi di organizzazioni, istituzioni e gruppi di interesse internazionali giusta l’articolo 3 capoverso 2.
Art. 6 Sostegno da parte dell’Esercito in situazioni particolari o eccezionali
1 In situazioni particolari o eccezionali, l’Istituto è coadiuvato da specialisti dell’Esercito per adempiere i compiti di cui all’articolo 3 capoverso 1.
2 Se tale sostegno non è sufficiente, il Consiglio federale può affidare all’Esercito tutti i compiti dell’Istituto o parte di essi.
Sezione 2: Organizzazione
Art. 7 Organi
1 Gli organi dell’Istituto sono: