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Consultazione 2011/22: Legge federale sui compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'Istituto federale di meteorologia e climatologia (Legge sulla meteorologia, LMet) · 11 pagine
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Legge sulla meteorologia RU ....
d. l’approvazione del rapporto di gestione e la decisione sull’impiego degli eventuali utili;
f. l’approvazione dell’ordinanza sugli emolumenti;
e. la verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi strategici;
f. il discarico del consiglio d’istituto.
3 Il Consiglio federale può prendere visione dei documenti aziendali dell’Istituto e chiedere informazioni sulla sua attività.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 24 Costituzione dell’Istituto
1 L’Ufficio federale di meteorologia e climatologia è trasformato in istituto. L’Istituto riprende i rapporti giuridici vigenti e li rivede nei punti che lo richiedono.
2 Il Consiglio federale stabilisce la data in cui l’Istituto acquisisce personalità giuridica e riprende i rapporti giuridici vigenti.
3 Il Consiglio federale definisce i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti all’Istituto e approva l’inventario. Determina il momento in cui il trasferimento ha efficacia giuridica e approva il bilancio iniziale.
4 Il Consiglio federale prende tutti i provvedimenti necessari al trasferimento, emana disposizioni corrispondenti e adotta le decisioni del caso. Può segnatamente mettere a disposizione dell’Istituto i crediti e le prestazioni iscritti nel preventivo della Confederazione per l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia, nella misura in cui all’entrata in vigore della presente legge non sono ancora disponibili i mezzi necessari all’adempimento dei compiti dell’Istituto.
5 Le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio e in altri registri pubblici legate alla costituzione dell’Istituto sono esenti da tasse e imposte.
6 L’AFF può concedere all’Istituto mutui per la sua costituzione conformemente all’articolo 19 capoverso 2.
7 Le disposizioni della legge del 3 ottobre 20035 sulle fusioni non sono applicabili alla costituzione dell’Istituto.
Art. 25 Trasferimento dei rapporti di lavoro
1 All’entrata in vigore della presente legge i rapporti di lavoro del personale dell’Ufficio federale di meteorologia e climatologia sono trasferiti all’Istituto e sottostanno al diritto del personale di quest’ultimo. È fatta salva la nomina dei membri della direzione.
2 I ricorsi del personale pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge devono essere giudicati conformemente al diritto anteriore.