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Consultazione 2011/22: Legge federale sui compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'Istituto federale di meteorologia e climatologia (Legge sulla meteorologia, LMet) · 11 pagine

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Legge sulla meteorologia RU ....

g. decidere in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro con il direttore. Queste disposizioni contrattuali devono essere approvate dal Consiglio federale;

h. decidere, su proposta del direttore, in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro con gli altri membri della direzione;

i. sorvegliare l’operato della direzione;

j. assicurare un sistema interno di controllo e una gestione dei rischi adeguati all’Istituto;

k. approvare il preventivo e il conto annuale;

l. redigere un rapporto di gestione per ogni esercizio; questo rapporto è costituito dal conto annuale (conto economico, bilancio, allegato) e dal rapporto annuale. Sottoporre il rapporto di gestione al Consiglio federale per approvazione e pubblicarlo una volta approvato. Sottoporre al contempo al Consiglio federale una proposta sull’impiego degli eventuali utili;

m. richiedere ogni anno le indennità necessarie al Dipartimento federale dell’interno, che sottopone la richiesta al Consiglio federale.

8 Il direttore assiste alle sedute del consiglio d’istituto con voto consultivo e può presentare proposte. Se necessario, possono essere convocati altri collaboratori dell’Istituto.

Art. 9 Direzione

1 La direzione è l’organo di direzione operativa. Adempie tutti i compiti che non sono assegnati a un altro organo.

2 Il direttore presiede la direzione.

3 La direzione ha in particolare i seguenti compiti:

a. gestire l’Istituto;

b. costituire, modificare e risolvere i rapporti di lavoro con il personale dell’Istituto;

c. rappresentare l’Istituto verso l’esterno;

d. emanare le decisioni.

Art. 10 Ufficio di revisione

1 Il Consiglio federale designa l’ufficio di revisione. Può revocarlo.

2 La revisione è retta per analogia dalle disposizioni del diritto in materia di società anonima (art. 727 segg. CO).

3 L’ufficio di revisione presenta al consiglio d’istituto e al Consiglio federale una relazione sull’esito della sua verifica. Il Consiglio federale può incaricare l’ufficio di revisione di accertare determinati fatti.