Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 64 pagine
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In conformità con l’articolo 50e LAVS108 il capoverso 3 crea la base giuridica necessaria all’uso sistematico del numero NAVS13 quale caratteristica per l’identificazione, che deve stabilire lo scopo d’impiego e i soggetti autorizzati all’uso. L’ordinamento proposto prevede che il numero NAVS13 venga impiegato solo per il processo amministrativo d’identificazione del paziente in caso di richiamo dei dati tra comunità diverse come attributo del Master-Patient-Index (MPI)109. Poiché né i dati medici né i metadati possono contenere il numero NAVS13110, non è possibile associare i dati medici ad altre informazioni personali in base al NAVS13.
Poiché il numero NAVS13 è solo una caratteristica dell’identificazione del paziente, il sistema proposto può essere applicato anche alle persone senza NAVS13, ossia neonati o pazienti stranieri.
L’impiego del numero NAVS13 per l’identificazione di pazienti tra comunità non è obbligatorio a priori. Spetterà al Consiglio federale decidere a livello di ordinanza se utilizzarlo come caratteristica del MPI. In questo modo si garantisce che il numero NAVS13 venga utilizzato solo se soddisfa tutte le esigenze di sicurezza secondo lo stato della tecnica. Attualmente rappresenta la soluzione più semplice e più conveniente.
Durante i lavori preparatori in vista della consultazione è stata esaminata l’eventualità di creare un nuovo numero per l’identificazione dei pazienti al posto del numero NAVS13 in relazione alla cartella informatizzata. Nelle spiegazioni contenute nel messaggio del 23 novembre 2005 concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS)111, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che anche nel presente caso occorre sfruttare il potenziale offerto dal NAVS13 come numero amministrativo d’identificazione personale. Dalla sua introduzione, sono stati investiti circa 20 milioni di franchi per garantirne l’univocità e la diffusione capillare, tanto che attualmente è l’identificatore personale più diffuso e affidabile in Svizzera.
Vari dispositivi, quali ad esempio la tessera d’assicurato di cui all’articolo 42a LAMal112, SuisseID o un altro sistema, possono entrare in considerazione come strumenti d’identificazione o supporti dell’identità digitale. Secondo il capoverso 4 spetta al Consiglio federale stabilire gli strumenti d’identificazione autorizzati e i requisiti applicabili alla procedura di rilascio. Questa procedura deve essere impostata in modo tale da permettere un’autenticazione forte. In una prima fase si prevede di utilizzare la tessera d’assicurato perfezionata come mezzo d’identificazione del paziente. Per i professionisti della salute si raccomanda di utilizzare e sviluppare il certificato elettronico di fornitore di prestazioni secondo l’articolo 8 dell’ordinanza del 14 febbraio 2007113 sulla tessera d’assicurato per l’assicurazione obbligatoria
108 RS 831.10
109 Il Master Patient Index (MPI) è un indice che riporta tutti gli indici di un paziente in diversi settori (ospedali, reparti ospedalieri, studi medici ecc.) e che serve a raggruppare le informazioni provenienti da varie fonti sotto un’unica identità (indice).
110 Cfr. eHealth Suisse, Standard e architettura, Raccomandazioni II. Approvate a Berna il
21 ottobre 2010 dal Comitato di direzione strategica e consultabili all’indirizzo: http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00148/index.html?lang=it (in francese e tedesco).
111 FF 2006 471
112 RS 832.10
113 RS 832.105