Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 64 pagine
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delle cure medico-sanitarie. Il Consiglio federale dovrà in particolare provvedere affinché gli strumenti d’identificazione vengano rilasciati solo ai professionisti della salute riconosciuti dal diritto federale e cantonale ai sensi dell’articolo 2 lettera b.
Per garantire l’uniformità delle procedure di rilascio degli strumenti d’identificazione elettronica, gli organismi competenti devono essere certificati secondo l’articolo 6 lettera c.
Art. 6 Obbligo delle comunità
Aderendo ad una comunità certificata, i professionisti della salute si impegnano a rendere accessibili nella cartella informatizzata i dati dei loro pazienti rilevanti a fini terapeutici, a condizione che questi ultimi abbiano dato il proprio consenso secondo l’articolo 3 capoverso 2. Il paziente ha quindi diritto a che i professionisti della salute registrino i loro dati e li rendano accessibili tramite la cartella informatizzata, nella misura in cui questi sono necessari per la continuità delle cure (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. a).
3.3 Sezione 3: certificazione
Art. 7 Obbligo di certificazione
Per garantire l’interoperabilità, la messa a disposizione e il richiamo in sicurezza dei dati, le comunità devono soddisfare esigenze tecniche e organizzative minime. Conformemente alle Raccomandazioni II del progetto settoriale Standard e architettura dell’ottobre 2010, il rispetto delle esigenze dovrà essere garantito da una procedura di certificazione114. Oltre alle comunità (lett. a), anche i portali d’accesso per i pazienti (lett. b), gli emittenti di strumenti d’identificazione elettronica per i pazienti e i professionisti della salute (lett. c) e le piattaforme di comunicazione tra le comunità (lett. d) devono essere certificati da organismi riconosciuti, ossia accreditati.
Il principio della volontarietà si applica anche ai professionisti della salute, che sono liberi di ottenere la certificazione o di aderire a una comunità certificata, creando così i presupposti per rendere accessibili in forma elettronica ad altri professionisti della salute i dati rilevanti a fini terapeutici dei loro pazienti. Fanno eccezione i fornitori di prestazioni secondo gli articoli 39 e 49a capoverso 4 LAMal115, che in virtù della modifica della LAMal (cfr. commenti all’art. 18) sono tenuti a farsi certificare come comunità o membro di una comunità secondo l’articolo 7.
Art. 8 Condizioni di certificazione
Secondo il capoverso 1, il Consiglio federale dovrà stabilire le condizioni da soddisfare per ottenere la certificazione.
In virtù della lettera a si tratta in particolare delle norme, degli standard tecnici e del rispetto dei profili di integrazione necessari a garantire l’interoperabilità. Considerata la complessità tecnica di questo compito, il Consiglio federale coinvolgerà le
114 Cfr. eHealth Suisse, Standard e architettura, Raccomandazioni II. Approvate a Berna il
21 ottobre 2010 dal Comitato di direzione strategica.
115 RS 832.10