Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 64 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 48Fedlex · Rapporto esplicativo
nate condizioni e su un mercato libero. Il rapporto tra gli organismi di certificazione accreditati e l’organo di accreditamento è retto dal diritto pubblico, mentre quello tra gli organismi da certificare e gli organismi di certificazione accreditati continua ad essere retto da contratti di diritto privato. In Svizzera le esigenze relative all’accreditamento sono definite nella LOTC116. In applicazione dell’articolo 10 LOTC, il Consiglio federale ha emanato l’ordinanza del 17 giugno 1996117 sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d’omologazione (ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione, OAccD) nella quale è stabilito che la SECO gestisce il Servizio d’accreditamento svizzero (SAS).
L’adempimento delle condizioni di certificazione secondo la lettera b verrà sottoposto regolarmente a verifica da parte dei servizi preposti nel quadro del rinnovo della certificazione. In virtù della lettera c occorrerà fissare le condizioni per la revoca. Per partecipare allo scambio di dati tra comunità è indispensabile ottenere la certificazione (art. 7)118.
In virtù della lettera d, il Consiglio federale può riconoscere procedure di certificazione disciplinate da altre leggi. Ciò concerne in particolare la procedura di cui all’articolo 11 LPD119.
Art. 10 Partecipazione dei Cantoni e consultazione delle organizzazioni
interessate
All’elaborazione e alla modifica delle ordinanze relative all’avamprogetto di legge si applicano i principi del diritto in materia di consultazione. In particolare, gli articoli 3 e 4 della legge federale del 18 marzo 2005120 sulla procedura di consultazione (legge sulla consultazione, LCo) si applicano a tutto quanto riguarda lo svolgimento delle consultazioni o delle audizioni e alla partecipazione di altri soggetti interessati.
In deroga a quanto precede, l’articolo 10 stabilisce che le disposizioni d’esecuzione relative agli articoli 8 e 9 devono sempre essere oggetto di una consultazione dei Cantoni e delle organizzazioni interessate, ossia anche quando si tratta di questioni molto tecniche. Questa disposizione mira in particolare a garantire che i criteri della procedura di certificazione, le norme, gli standard e i profili di integrazione applicabili siano in buona parte armonizzati. La partecipazione deve avvenire in modo adeguato, adattando cioè il processo all’importanza del contenuto delle disposizioni d’esecuzione. Oltre alla consultazione in forma scritta, dev’essere possibile condurre un’audizione conferenziale o combinare queste due modalità.
La complessità tecnica delle ordinanze d’esecuzione giustifica la concessione di diritti di partecipazione che vanno oltre a quelli più generali previsti dall’articolo 45 Cost.121. La disposizione risponde a una richiesta politica fondamentale ed è molto importante per la collaborazione futura tra Confederazione, Cantoni e organizzazioni interessate. Queste ultime, in particolare le organizzazioni di standardizzazione e di
116 RS 946.51
117 RS 946.512
118 Poiché la procedura di certificazione non concerne lo scambio di dati all’interno di una comunità, l’avamprogetto non apporta modifiche in questo ambito. Inoltre non si esclude la possibilità di proporre garanzie che vadano oltre le condizioni di certificazione.
119 RS 235.1
120 RS 172.061
121 RS 101