Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 64 pagine

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normalizzazione esistenti, sono già state coinvolte nei lavori preliminari in vista dell’elaborazione delle ordinanze d’esecuzione. È probabile che il Consiglio federale deleghi il coordinamento di queste attività a una persona giuridica di diritto privato analoga all’attuale Organo di coordinamento Confederazione-Cantoni eHealth Suisse.

3.4 Sezione 4: Compiti della Confederazione

Art. 11 Componenti tecniche

In virtù dell’articolo 11, la Confederazione gestisce i registri e i servizi di ricerca necessari a garantire la sicurezza della messa a disposizione e del richiamo dei dati.

Secondo il capoverso 1 lettera a, la Confederazione tiene un registro dei servizi certificati secondo l’articolo 7. Ciò consente ai pazienti di sapere quali comunità possono fornire una cartella informatizzata in un ambiente sicuro e quale portale elettronico offre un accesso sicuro alla cartella informatizzata. Il registro fornirà inoltre indicazioni importanti alle comunità o ai professionisti della salute che non hanno ancora aderito a una comunità: potranno trovare i fornitori certificati di piattaforme di comunicazione o vedere quali fornitori di credenziali d’identità soddisfano le norme e gli standard in vigore, garantendo così l’interoperabilità.

In virtù del capoverso 1 lettera b, la Confederazione tiene un registro nazionale degli identificatori di oggetto (OID). Gli ODI si presentano sotto forma di sequenze di cifre che permettono di identificare in modo univoco oggetti e informazioni negli scambi standardizzati di dati tra programmi informatici. L’uso degli identificatori garantisce che un’informazione venga generata e trattata correttamente senza particolari accordi tra mittente e destinatario. Affinché la gestione della registrazione, l’attribuzione e l’utilizzo degli ODI avvengano in modo mirato e più uniforme possibile, dall’inizio del 2011 la fondazione RefData ha assunto la responsabilità della gestione del «nodo OID eHealth»122 per la Svizzera. L’attuale sistema continuerà ad essere sviluppato nell’ambito dell’avamprogetto di legge.

Tra i servizi di ricerca menzionati al capoverso 2 lettera a vi è in particolare l’«Health Professional Index» (HPI). Un servizio HPI verifica e conferma in modo affidabile l’appartenenza di un professionista della salute al gruppo professionale corrispondente sulla base dei registri dei professionisti riconosciuti123. Il servizio HPI deve inoltre poter accedere ai registri esistenti, ad esempio il registro delle professioni mediche (MedReg), e ai registri di futura creazione come il registro nazionale delle professioni sanitarie (NaReg)124.

122 Dal 1° gennaio 2011 la fondazione RefData ha assunto la gestione del nodo OID «eHealth-CH; 2.16.756.5.30» prima amministrato dal gruppo di utenti HL7; cfr. http://www.hl7.ch/oid-verzeichnis.html.

123 Cfr. la pubblicazione «eHealth in der Praxis» dell’Organo nazionale di coordinamento Confederazione-Cantoni eHealth Suisse, pag. 16 segg., consultabile all’indirizzo: http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00203/index.html?lang=de (disponibile anche in francese).

124 Cfr. eHealth Suisse, Standard e architettura, Raccomandazioni II. Approvate a Berna il

21 ottobre 2010 dal Comitato di direzione strategica; consultabili all’indirizzo: http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00148/index.html?lang=de, pag. 15 (in tedesco e francese).