Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 64 pagine

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Il richiamo transfrontaliero di dati deve avvenire attraverso un canale tecnico denominato «punto nazionale di contatto» (cpv. 2 lett. b); non sussiste uno scambio di dati sistematico. Il richiamo transfrontaliero può ad esempio rendersi necessario quando una persona titolare di una cartella informatizzata in Svizzera si fa curare all’estero: in questo caso i professionisti della salute devono poter consultare i dati del paziente. Si può anche immaginare il caso contrario, ossia quello di una persona curata in Svizzera titolare di una cartella informatizzata di un altro Paese. Questo tipo di richiamo transfrontaliero di dati può avvenire solo nelle condizioni stabilite agli articoli 3 e 4, ossia con il consenso del diretto interessato o, in caso di emergenza medica, nel rispetto delle condizioni previste per queste situazioni.

È probabile che la Confederazione non gestirà direttamente i registri e i servizi di ricerca, ma affiderà questi compiti a terzi secondo l'articolo 16 capoverso 1. Pertanto, il capoverso 3 conferisce al Consiglio federale la competenza di stabilire a priori le esigenze tecniche e organizzative fondamentali per lo sviluppo e la gestione dei registri e dei servizi di ricerca. Inoltre designerà un punto nazionale di contatto per la Svizzera e fisserà le esigenze tecniche e organizzative per garantire la sicurezza delle operazioni di richiamo transnazionali. Tra queste rientrano anche le esigenze tecniche e giuridiche nazionali e internazionali.

Art. 12 Informazione

Per poter utilizzare la cartella informatizzata, la popolazione deve disporre di informazioni, possibilità d’azione e basi decisionali adeguate. La promozione delle attività d’informazione e di consulenza secondo il capoverso 1 per determinati gruppi target rappresenta per la Confederazione un mezzo per incoraggiare una diffusione per quanto possibile ampia della cartella informatizzata.

Per garantire la coerenza delle informazioni diffuse e un processo armonizzato, il capoverso 2 prevede che la Confederazione coordini le sue attività d’informazione con quelle dei Cantoni.

Art. 13 Collaborazione

In virtù del capoverso 1 la Confederazione promuove la collaborazione sostenendo il trasferimento delle conoscenze e lo scambio di esperienze. Ciò permette di garantire che i Cantoni, ma anche le comunità e i professionisti della salute già attivi, possano mettersi in rete, soprattutto durante la fase introduttiva. A tal fine, sostiene anche la partecipazione a programmi internazionali come epSOS125 o eHGI126 (cfr. cap. 2.5).

Il capoverso 2 conferisce alla Confederazione la competenza di costituire persone giuridiche di diritto privato per la promozione della collaborazione o di parteciparvi. Ciò riguarda principalmente l’organizzazione che subentrerà all’attuale Organo di coordinamento Confederazione-Cantoni eHealth Suisse. È infatti previsto che la nuova organizzazione coordinerà i lavori preliminari per definire le condizioni di certificazione (art. 8 cpv. 1 lett. a) ed elaborerà le basi per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 11 capoversi 1 e 2. Inoltre, dovrà assumere le attività

125 Smart Open Services for European Patients, cfr. www.epsos.eu.

126 European eHealth Governance-Initiative, cfr. http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/policy/ehealth_governance_initia tive/index_en.htm.