Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 64 pagine

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d’informazione (art. 12) e promuovere la collaborazione tra i Cantoni e gli ambienti interessati (art. 13).

Art. 14 Accordi internazionali

L’articolo 14 permette di tener conto della crescente importanza internazionale della sanità elettronica e dei rapidi progressi tecnologici in questo settore. Il Consiglio federale può in tal modo considerare in tempo utile l’evoluzione internazionale e assicurare la partecipazione della Svizzera a progetti quali epSOS o eHGI (cfr. commenti all’art. 13 e cap. 2.5). La partecipazione a epSOS permetterebbe alla Svizzera di raccogliere esperienze importanti sullo scambio transfrontaliero di dati con altri Paesi europei. Queste esperienze dovranno essere prese in considerazione ai fini della gestione del punto nazionale di contatto di cui all’articolo 11, capoverso 2 lettera b.

In virtù dell’articolo 7a capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997127 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali nella misura in cui ne sia autorizzato da una legge federale. L’articolo 14 gli conferisce questa competenza per partecipare a programmi e progetti internazionali volti a promuovere il trattamento elettronico dei dati sanitari (lett. a) e per aderire a organismi internazionali al fine di promuovere la messa in rete elettronica nel settore sanitario (lett. b).

In virtù dell’articolo 48a LOGA il Consiglio federale può delegare a un dipartimento o a un ufficio federale la competenza di concludere trattati internazionali di natura tecnica o amministrativa. Ciò corrisponde alla prassi attuale.

Art. 15 Valutazione

Il mandato di cui all’articolo 170 Cost.128, secondo cui l’efficacia dei provvedimenti della Confederazione dev’essere verificata, concerne in primo luogo l’Assemblea federale, ma indirettamente anche l’Amministrazione. Su questa base, l’articolo 15 stabilisce che il DFI deve provvedere affinché l’adeguatezza, l’efficacia e l’economicità delle misure adottate in virtù della legge siano valutate periodicamente. L’avamprogetto non specifica se è lo stesso DFI a svolgere la valutazione o se questa può essere delegata a terzi. La valutazione deve indicare se la legge e le misure che ne derivano contribuiscono in modo adeguato, efficace ed economico a migliorare la qualità dei processi di cura, la sicurezza dei pazienti e l’efficacia del sistema sanitario a costi proporzionati. La valutazione esamina in particolare le esigenze tecniche e organizzative per permettere ai professionisti della salute di mettere a disposizione e di richiamare i dati delle cartelle informatizzate, ma anche – e questo costituisce un elemento centrale – le misure che contribuiscono a promuovere e coordinare l’introduzione, la diffusione e lo sviluppo della cartella informatizzata.

Ai sensi del capoverso 2 il DFI deve presentare al Consiglio federale un rapporto sui risultati della valutazione. Se il Dipartimento conclude che sono necessarie misure più estese o di altra natura, sottopone al Consiglio federale proposte sull’ulteriore modo di procedere.

127 RS 172.010

128 RS 101