Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 64 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 52Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 16 Delega di compiti

In conformità della LOGA129, l’articolo 16 crea la base giuridica necessaria per esternalizzare i compiti di esecuzione. In deroga all’organizzazione ordinaria delle autorità, la delega di compiti necessita di un’autorizzazione speciale del legislatore. Secondo il capoverso 1, il Consiglio federale può delegare a terzi l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 11 capoverso 1 e 2 (registri, servizi di ricerca e punto nazionale di contatto) all’articolo 12 (informazione) e 13 (collaborazione). Si tratta di compiti molto tecnici (art. 11 cpv. 1 e 2), per i quali le organizzazioni e gli esperti già attivi, esterni all’Amministrazione federale, dispongono di un elevato livello di competenze. Inoltre in questi ambiti può essere opportuno e conveniente affidare singoli compiti di esecuzione a organizzazioni o persone esterne che vantano conoscenze tecniche specifiche. D’altro canto, si può incrementare l’accettazione affidando una parte dei compiti a un organo nazionale di coordinamento che includa segnatamente le associazioni di fornitori di prestazioni e i Cantoni competenti per garantire e organizzare l’assistenza medica. La sorveglianza dei compiti delegati spetta alla Confederazione.

Il capoverso 2 fornisce la base giuridica necessaria affinché i terzi incaricati possano riscuotere emolumenti per i compiti secondo l’articolo 11 capoversi 1 e 2.

Il capoverso 3 crea la base giuridica affinché la Confederazione possa concedere un’indennità ai terzi incaricati se questi non sono in grado di coprire le spese sostenute con gli emolumenti riscossi. La Confederazione non è tuttavia tenuta a coprire il deficit. Inoltre, come menzionato al capitolo 4.1, è previsto che i Cantoni – quali enti responsabili dell’organizzazione dell’assistenza medica e quindi beneficiari importanti dell’attuazione della LCPInf – partecipino al finanziamento dei compiti delegati.

3.5 Sezione 5: Disposizioni penali

Art. 17

In virtù del capoverso 1, chi accede intenzionalmente senza esservi autorizzato a una cartella informatizzata si rende punibile. Questa disposizione mira in particolare a combattere gli accessi non autorizzati nelle situazioni di emergenza medica: si tratta di evitare che un professionista della salute acceda alla cartella informatizzata di un paziente simulando una situazione di emergenza. Questa disposizione si applica inoltre a tutti gli altri accessi non autorizzati, ad esempio nel caso in cui una persona che fa parte di una comunità certificata ma non è un professionista della salute ai sensi della LCPInf accede alla cartella medica di un paziente.

La pena comminata è la multa sino a 100 000 franchi. Lo scarto rispetto all’articolo 106 capoverso 1 CP130, che prevede un importo massimo di 10 000 franchi, è giustificato: l’ampliamento del quadro sanzionatorio è l’unico modo per prevenire efficacemente gli abusi.

Secondo il capoverso 2, anche l’infrazione per negligenza è punibile. La pena comminata è la multa sino a 10 000 franchi.

129 RS 172.010

130 RS 311.0