Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 64 pagine
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Inoltre, occorre finanziare anche lo sviluppo e la gestione delle componenti tecniche secondo l’articolo 11. I mezzi finanziari necessari a tale scopo sono riassunti nella tabella 2. Poiché le esigenze dettagliate per i servizi di ricerca e il punto nazionale di contatto saranno definite solo nell’ambito dell’elaborazione delle disposizioni d’esecuzione, non è attualmente possibile stilare una stima dei costi di investimento necessari. A prescindere da ciò, il Consiglio federale intende garantire nel limite del possibile il finanziamento di questi costi con la riscossione di emolumenti (cfr. art. 16 cpv. 2) e negoziare con i Cantoni il cofinanziamento della metà dei costi residui.
Tabella 2
Stima dei costi per lo sviluppo e la gestione delle componenti tecniche secondo l’articolo 11 (in franchi)
Componenti tecniche Costi d’investimento Costi di gestione
– Registro degli organismi certificati --- molto contenuti secondo l’art. 7
– Registro degli identificatori d’oggetto già investiti 30 000 – 40 000
– Servizi di ricerca
– Punto nazionale di contatto non noti ca. 50 000
non noti non noti
4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
Per i Cantoni l’attuazione dell’avamprogetto può generare oneri di personale e finanziari supplementari per i seguenti motivi:
– contributo dei Cantoni al finanziamento dei compiti dell’organizzazione che subentrerà all’Organo di coordinamento Confederazione-Cantoni eHealth Suisse (art. 13 cpv. 2, cfr. anche commenti al cap. 4.1) nonché sviluppo e gestione delle componenti tecniche secondo l’articolo 11;
– partecipazione all’elaborazione degli atti normativi della Confederazione (art. 10);
– sviluppo e implementazione di iniziative eHealth cantonali, inclusa l’informazione della popolazione;
– creazione di un registro nazionale delle professioni sanitarie non universitarie riconosciute dal diritto cantonale come base per il rilascio di strumenti d’identificazione per i professionisti della salute che verranno consegnati ai gruppi professionali interessati (art. 5).
Come menzionato nel capitolo 1.4, l’avamprogetto non modifica la ripartizione delle competenze e dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni. Poiché sono i Cantoni che devono garantire – e quindi organizzare – l’assistenza sanitaria, spetta a loro, nell’ambito della loro responsabilità finanziaria e della loro sfera di competenza, creare i presupposti per incentivare le strutture stazionarie (ospedali convenzionati e ospedali che figurano sulla lista ospedaliera, cliniche di riabilitazione, case di cura e centri di parto), ma anche i professionisti della salute liberi professionisti (in partico-