Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/26: Correzione dei premi pagati tra il 1996 e 2011 · 11 pagine

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del calcolo e della concessione della diminuzione di premio nonché la compensazione tra gli assicuratori.

Capoverso 9

I punti citati nel presente capoverso saranno disciplinati da un’ordinanza del DFI. L’UFSP calcolerà ogni anno l’importo del supplemento di premio dovuto dagli assicurati dei Cantoni donatori e quello della diminuzione di premio di cui beneficeranno gli assicurati in virtù del capoverso 2.

Tenendo conto degli interessi dei Cantoni donatori e beneficiari, il Consiglio federale ha fissato una durata di sei anni. Ciò consentirà di ottenere una compensazione fino al 55 per cento dei premi dell’assicurazione malattia obbligatoria pagati in eccesso o in difetto. In questo lasso di tempo, circa un miliardo di franchi pagato dagli assicurati dei Cantoni con premi troppo bassi sarà ridistribuito agli assicurati dei Cantoni con premi troppo elevati. Inoltre, il Consiglio federale ritiene che questa durata consenta una limitazione adeguata della misura correttiva nonché una compensazione accettabile tanto per i Cantoni beneficiari quanto per quelli donatori.