Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/26: Correzione dei premi pagati tra il 1996 e 2011 · 11 pagine

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Le persone residenti in uno Stato UE/AELS e che, in virtù dell’accordo sulla libera circolazione e dell’accordo AELS sono tenuti ad assicurarsi in Svizzera (assicurati UE/AELS), non hanno versato premi né troppo alti né troppo bassi da compensare. Per questo motivo, tali assicurati non beneficieranno di alcuna compensazione.

2.2 Compatibilità con la costituzione

L’articolo 117 della Costituzione federale autorizza la Confederazione a emanare disposizione sull’assicurazione malattie e infortuni. Questa competenza legislativa include in modo generale anche il finanziamento dell’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie. Una disposizione tesa a compensare – tramite un supplemento o una diminuzione dei premi limitati nel tempo – i premi dell’assicurazione malattie pagati in eccesso o in difetto, è quindi compatibile con la Costituzione.

2.3 Nessun effetto sul sussidio federale per la riduzione individuale dei premi (RIP) né su altri elementi delle finanze federali

Il sussidio federale per la riduzione individuale dei premi (RIP) corrisponde al 7,5 per cento dei costi lordi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Le quote dei Cantoni al sussidio sono determinate in funzione della popolazione residente e dei frontalieri assicurati. La correzione dei premi versati in eccesso o in difetto non influisce sull’importo complessivo dei costi lordi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Inoltre, il progetto non tange i sussidi federali e la ripartizione dell’importo tra i Cantoni, ai sensi dell’ordinanza del 7 novembre 2007 concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie (ORPM; RS 832.112.4) e non implica altre conseguenze sulle finanze della Confederazione.

3 Parte speciale: commento della disposizione

Articolo 106 correzione dei premi

Capoverso 1

Per gli assicurati residenti in Cantoni in cui tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2011 i premi non hanno coperto i costi, per una durata massima pari ai sei anni di applicazione della compensazione cantonale gli assicuratori riscuotono un supplemento di premio, fatturato insieme al premio per l’anno in corso. Il supplemento è identico per tutti gli assicurati dello stesso Cantone, a prescindere che si tratti di adulti, giovani o bambini e indipendentemente dal modello assicurativo (ammontare della franchigia, scelta limitata dei fornitori di prestazioni).