Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/26: Correzione dei premi pagati tra il 1996 e 2011 · 11 pagine
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avendo effetto retroattivo, questo meccanismo interesserà unicamente i premi futuri. Esso sarà implementato a partire dall’entrata in vigore della LVAMal.
1.3 Obiettivi politici
Per correggere gli squilibri finanziari del passato rilevanti ai fini del presente disegno di legge, la compensazione delle differenze dovrebbe avvenire attraverso i premi. Sulla base del documento interlocutorio del Dipartimento federale dell’interno (DFI) del 26 gennaio 2011 e a seguito delle consultazioni sulla legge federale tenutesi il 2 febbraio 2011 in sede di Consiglio federale, il DFI è stato incaricato di continuare a occuparsi della compensazione delle eccedenze/dei deficit cantonali nell’assicurazione malattie obbligatoria, coinvolgendo l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e l’Ufficio federale di giustizia (UFG). A questo scopo, nel febbraio del 2011 l’UFSP, insieme ai due Uffici federali summenzionati, ha istituito un gruppo di lavoro, i cui risultati sono stati presentati in una relazione pubblicata il 24 marzo 2011 e che ha proposto la procedura seguente.
Oltre ai premi da versare e alla ridistribuzione delle tasse d’incentivazione COV/CO2, la polizza dell’assicurazione malattia – limitata a sei anni – reca l’importo fatturato o dedotto nell’ambito della correzione dei premi in funzione dei deficit e delle eccedenze dei rispettivi Cantoni. Tutti gli assicurati, quindi, sarebbero chiamati a versare integralmente il premio dell’assicurazione malattie, compresi quelli residenti in Cantoni che in passato hanno versato troppo poco (di seguito Cantoni donatori) e quelli che hanno pagato troppo (di seguito Cantoni beneficiari). Agli assicurati continuerebbero a essere rimborsate interamente le tasse d’incentivazione COV/CO2. Tuttavia, tutti gli assicurati dei Cantoni donatori sarebbero chiamati a versare un supplemento di premio, mentre quelli dei Cantoni beneficiari riceverebbero un buono deducibile dal premio. L’importo di tale supplemento non deve superare la ridistribuzione delle tasse d'incentivazione COV/CO2. Tale regolamentazione evita che in nessun anno gli assicurati di un Cantone donatore siano chiamati a versare un importo superiore al premio per l’anno corrispondente destinato a coprire i costi. Per contro, gli assicurati dei Cantoni beneficiari per saldo si ritrovano a pagare meno: oltre alla ridistribuzione delle tasse d’incentivazione, fruiscono di una diminuzione dei premi in funzione di quelli precedentemente pagati in eccesso. Questa situazione considera unicamente la situazione dei singoli Cantoni e non i premi in più o in meno effettivamente versati dall’assicurato in un dato Cantone. Anche il trasferimento del domicilio in un altro Cantone non viene preso in considerazione. Tutti coloro che durante il periodo della correzione risiedevano ad esempio in un Cantone beneficiario fruiranno della ridistribuzione, anche se in passato avevano abitato in un Cantone donatore e viceversa. La considerazione del fattore «cambiamento di domicilio» degli assicurati comporterebbe un onere eccessivo. Infatti, le casse dovrebbero tra l’altro appurare se e quando gli assicurati si sono trasferiti in un altro Cantone. Si tratterebbe di un compito sproporzionato e non nell’interesse degli