Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/26: Correzione dei premi pagati tra il 1996 e 2011 · 11 pagine

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Il criterio determinante è il domicilio attuale dell’assicurato. Gli assicurati che durante il periodo di pagamento previsto risiedono in un Cantone donatore sono tenuti a versare il supplemento. Non si tiene conto di precedenti cambiamenti di domicilio in altri Cantoni, né prima dell’introduzione di questa misura correttiva, né durante la sua applicazione. La correzione dei premi versati in eccesso o in difetto avviene quindi a livello cantonale e non a livello dell'assicurato.

Per quanto riguarda i premi pagati in difetto, sulla base delle differenze cumulate dall’entrata in vigore della LaMal fino al 2009 (ultimi dati), il primo anno dopo l’introduzione del sistema di compensazione i seguenti Cantoni risulterebbero donatori: Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Nidvaldo, Obvaldo, Glarona, Zugo, Friborgo, Soletta, Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Interno, Appenzello Esterno, San Gallo, Grigioni, Argovia e Vallese. Negli anni successivi, tuttavia, gli assicurati di singoli Cantoni saranno inizialmente chiamati a pagare meno di quelli di altri Cantoni, per poi essere esentati completamente dall’obbligo di pagamento del supplemento a seguito della compensazione integrale del saldo dei premi versati in difetto. Tali Cantoni saranno quindi tolti dall’elenco dei Cantoni donatori. Sulla base dei dati del 2009, qualora il meccanismo correttivo entrasse in vigore a partire dall’anno assicurativo 2012 i seguenti Cantoni verrebbero stralciati dall’elenco:

- Cantoni di Sciaffusa e Friborgo: dal 2013

- Cantoni di Argovia e dei Grigioni: dal 2014

- Cantone di Basilea Campagna: dal 2015

- Cantoni di Appenzello Interno e del Vallese: dal 2017

In tutti gli altri Cantoni, gli assicuratori sono tenuti a riscuotere un supplemento di premio che, per San Gallo, Svitto e Lucerna, nel 2017 sarebbe comunque inferiore a ca. 50 franchi per assicurato.

Soletta, Zugo, Glarona, Nidvaldo, Appenzello Esterno, Berna, Uri e Obvaldo rimarrebbero Cantoni donatori fino al termine del periodo correttivo di sei anni. Ciò significa che in questi Cantoni la compensazione non potrebbe essere ultimata in sei anni.

Capoverso 2

Gli assicurati che durante il periodo di correzione degli squilibri nell’assicurazione malattie obbligatoria risiedono in un Cantone beneficiario, hanno diritto a una diminuzione di premio. Come per i supplementi di premio (capoverso 1), tale diminuzione è identica per tutti gli