Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/26: Correzione dei premi pagati tra il 1996 e 2011 · 11 pagine
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problema degli squilibri finanziari tra i Cantoni dall’entrata in vigore della LaMal, al fine di compensare le riserve il Consiglio federale ha ribadito, nella stessa risposta, di aver già proposto di differenziare la quota da versare da parte dei Cantoni al sussidio federale per la riduzione dei premi. Questa soluzione è stata tuttavia respinta dai Cantoni. Attualmente il Consiglio federale sta vagliando altre soluzioni e propone di accettare la mozione.
Nel corso degli ultimi mesi, il DFI ha elaborato e discusso con i Cantoni diverse soluzioni per compensare gli squilibri del passato. La prima proposta, respinta dai Cantoni, consisteva come detto in una modulazione della quota dei Cantoni al sussidio federale per la riduzione individuale dei premi. Quali alternative, ai Cantoni sono stati proposti da un lato un contributo degli assicurati alla costituzione delle riserve, diverso a seconda del Cantone, e dall’altro una nuova ridistribuzione delle tasse d’incentivazione ambientali. Tutte queste varianti sono limitate nel tempo. L’ultima proposta, vale a dire la compensazione tramite ridistribuzione delle tasse d’incentivazione, si è rivelata la migliore, e la CDS ne ha approvato il principio.
Inizialmente, il DFI pensava di distribuire i ricavi delle tasse d’incentivazione in modo non proporzionale per un determinato lasso di tempo. Tuttavia, è emerso che una tale ridistribuzione era incompatibile con la base costituzionale, come illustrato dal gruppo di lavoro interdipartimentale nella sua relazione del 24 marzo 2011.
Il gruppo di lavoro ha presentato due varianti. Una prevede la creazione di una base costituzionale per il calcolo della compensazione dei premi pagati in eccesso o in difetto tramite le tasse d’incentivazione mentre l’altra, privilegiata dal Consiglio federale, contempla un emendamento della LaMal con una compensazione tramite un supplemento di premio, orientato unicamente all'importo delle tasse d’incentivazione.
2 Aspetti fondamentali del progetto
2.1 Generalità sulla nuova disposizione
La presente disposizione rappresenta una misura limitata a sei anni per compensare ragionevolmente gli squilibri nei Cantoni beneficiari e in quelli donatori. Sulla base degli squilibri a fine 2009 (ultimi dati disponibili) e presupponendo un importo medio pro capite da ridistribuire proveniente dalle tasse d’incentivazione di 50 franchi all'anno, sarebbe possibile compensare il 51,1 per cento dei premi versati in eccesso. Tuttavia, poiché l’importo della ridistribuzione può essere aumentato col passare del tempo ma lo stesso dovrebbe assestarsi entro i limiti indicati, la percentuale massima della ridistribuzione è fissata al 55 per cento dei premi pagati in eccesso dall’entrata in vigore della LaMal.