Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 46 pagine
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È opportuno ricordare anche l'articolo 102 capoverso 1 CP. Questo prevede che se in una società, nell’esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un crimine o un delitto che, per carente organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona fisica determinata, il crimine o il delitto è ascritto alla società. In questo caso la società è punita con la multa fino a cinque milioni di franchi.
Art. 23 Giurisdizione
Mentre la Confederazione è competente nell'ambito del diritto penale e del diritto di procedura penale, l'amministrazione della giustizia è di competenza dei Cantoni, nella misura in cui la legge non preveda altrimenti47. Le infrazioni in questione si situano in un contesto internazionale e possono rivelarsi molto complesse. Sulla base del diritto in vigore è quindi opportuno che il perseguimento e il giudizio delle infrazioni rientrino nella giurisdizione federale. Il fatto che l'autorità competente sia un servizio federale depone a favore di questa soluzione.
2.6 Assistenza amministrativa
Art. 24 Assistenza amministrativa in Svizzera
Questa disposizione disciplina l'assistenza amministrativa con le autorità federali e cantonali. Secondo il capoverso 1, queste sono tenute a comunicare d'ufficio o su richiesta all'autorità competente le informazioni e i dati personali necessari all'esecuzione della legge.
Il capoverso 2 prevede che l'autorità competente comunichi d'ufficio o su richiesta alle autorità seguenti le informazioni e i dati personali necessari per svolgere i compiti legali loro attribuiti dalla legge: alle autorità federali e cantonali incaricate dell'esecuzione della legge (p. es. al registro di commercio o all'ufficio d'esecuzione e dei fallimenti), alle autorità penali nel caso di perseguimento di crimini o delitti, alle autorità federali e cantonali cui compete la sicurezza interna ed esterna (p. es. fedpol e il Servizio delle attività informative della Confederazione SIC), alle autorità federali competenti degli affari esteri nonché alle autorità cantonali competenti in materia di autorizzazione e di controllo delle prestazioni di sicurezza private.
Art. 25 Assistenza amministrativa tra autorità federali e autorità estere
L'articolo 25 capoverso 1 prevede che l'autorità competente possa richiedere l'assistenza amministrativa delle autorità estere. Può trattarsi per esempio delle autorità del luogo d'esecuzione della prestazione di sicurezza privata o della sede della società straniera incaricata di fornire prestazioni di sicurezza private all'estero. Per ottenere l'assistenza amministrativa, l'autorità competente può comunicare determinate informazioni all'autorità estera (lett. a e b).
L'articolo 25 capoverso 2 disciplina l'assistenza amministrativa accordata dalla Svizzera a un'autorità estera. Tra la Svizzera e lo Stato estero deve essere garantito il principio di reciprocità. Lo scambio di dati nell'ambito di una procedura di assistenza amministrativa internazionale verrà effettuato caso per caso, in linea di principio rapidamente e senza formalità. L'autorità competente accorderà l'assistenza amministrativa a un'autorità estera soltanto se quest'ultima tratta le informazioni trasmesse per fini conformi all'avamprogetto e se sono
47 Sulla giurisdizione federale cfr. gli art. 23 e 24 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) nonché p. es. l'art. 40 LMB.