Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 50 pagine

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Le casse malati kmu-Krankenversicherung, Lumneziana, ÖKK e vita surselva nonché la federazione degli assicuratori malattia RVK propongono la riformulazione del capoverso 2 come segue: «Modificazioni e trasferimenti di patrimonio devono essere comunicati

all’autorità di vigilanza. Essi sono considerati approvati se l’autorità di vigilanza non avvia un esame della pratica entro quattro settimane.»

Assura, Groupe Mutuel e santésuisse vorrebbero abrogare il capoverso 2, ritenendolo troppo indefinito e poco chiaro; Inoltre, a loro avviso l’attuazione della legge sulle fusioni compete alla COMCO. santésuisse lamenta altresì l’omissione del diritto di disdetta dell’assicurato in caso di trasferimento dell’effettivo di assicurati.

Capoverso 3

Assura considera superfluo questo capoverso, giacché il trasferimento dell’effettivo di

assicurati corrisponde in linea di massima alla fattispecie del trasferimento di patrimonio ai sensi del capoverso 1.

ChiroSuisse postula che, in caso di trasferimento dell’effettivo di assicurati, vengano tutelati anche gli interessi dei fornitori di prestazioni.

Le casse malati kmu-Krankenversicherung, Lumneziana, ÖKK e vita surselva nonché la federazione degli assicuratori malattia RVK propongono la riformulazione del capoverso come segue:

«L’autorità di vigilanza può subordinare a condizioni una ristrutturazione suscettibile di

pregiudicare, per il suo genere e la sua entità, la cassa malati o gli interessi degli assicurati.» Le casse malati kmu-Krankenversicherung, Lumneziana, ÖKK e vita surselva nonché la federazione degli assicuratori malattia RVK propongono un capoverso 4 aggiuntivo, con la seguente formulazione:

«In caso di ristrutturazioni, gli assicuratori malattia interessati sono tenuti a garantire la continuità a condizioni immutate dei previgenti rapporti di assicurazione.»

Essi propongono altresì un capoverso 5 aggiuntivo con il seguente contenuto:

«In caso di trasferimento facoltativo di effettivi di assicurati, l'assicuratore malattia assuntore è tenuto a informare individualmente gli assicurati, entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, in merito a tale trasferimento nonché al diritto di disdetta. L’assicurato ha il diritto di disdire il contratto di assicurazione entro tre mesi a far tempo dall’informazione individuale. La FINMA può disporre l’esclusione del diritto di disdetta qualora il trasferimento dell’effettivo di assicurati non implica, nell’ottica economica, un cambiamento del contraente dell’assicurato.»

ÖKK propone a sua volta un capoverso 6 aggiuntivo con la seguente formulazione:

«Nel quadro di un trasferimento di effettivi di assicurati, di una fusione o di una

modificazione, qualora dalla data di conclusione del relativo contratto di ristrutturazione a quella di rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità di vigilanza si verifichino sostanziali mutamenti negli attivi o nei passivi della società assuntrice, il suo massimo organo direttivo o amministrativo deve informarne l’autorità di vigilanza.»

Articolo 9 [Partecipazioni]

La Federazione delle Associazioni Svizzere di difesa e d’informazione dei pazienti vorrebbe abrogare la disposizione; le casse malati non dovrebbero avere la possibilità di partecipare ad altre imprese.

FARES ritiene inutile questa disposizione, poiché le casse malati non hanno finalità di lucro.

Unione svizzera delle arti e mestieri e Unione svizzera degli installatori elettricisti vorrebbero precisare che, in caso di partecipazioni di questo genere, devono essere in ogni caso

osservate le prescrizioni in materia di investimenti.