Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 50 pagine

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pharmaSuisse ritiene superfluo il capoverso 2 se l’autorità di vigilanza può emanare una decisione senza tenere conto dei premi richiesti.

Articolo 17 [Restituzione dei premi incassati in eccesso]

FRC, SKS e ACSI sostengono il meccanismo di restituzione.

I Cantoni AI, BL, BS, LU, SG, TG, UR, ZH, CDS e PS approvano questa disposizione, chiedendo che preveda altresì la compensazione anche per i premi nettamente inferiori alle spese per le prestazioni e la restituzione effettuata anche per assicurati che hanno cambiato cassa malati; qualora la situazione economica della cassa malati non consentisse una restituzione nel corso dell’anno, il rimborso dovrebbe avvenire nell’anno successivo. Pur condividendo l’idea della restituzione, il Cantone AG giudica eccessivamente costosa la sua attuazione. A seguito dello stato preoccupante delle sue riserve, il Cantone BE respinge una compensazione diretta, mentre il Cantone GL chiede che gli assicuratori dichiarino pubblicamente le entrate e le uscite per ogni Cantone.

I Cantoni ZH e NE vogliono che gli squilibri sorti in passato vengano appianati prima di applicare il meccanismo di correzione previsto dall’articolo 17.

santésuisse e Groupe Mutuel chiedono la cancellazione dell’articolo 17. Proposta sussidiaria:

«1. Se per almeno due anni in conformità agli articoli 15 e 16 della presente legge i premi incassati da una cassa malati per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in un Cantone eccedono in modo inadeguato le spese per le prestazioni corrispondenti nello stesso Cantone, l’autorità di vigilanza dispone può disporre la restituzione dei premi pagati in eccesso, sempreché la situazione economica della cassa malati interessata lo consenta.

2. Dall’importo vengono dedotte le spese sostenute per la restituzione.

3. Il Consiglio federale definisce il numero minimo di assicurati di un Cantone a partire dal quale può avvenire una restituzione.»

RVK, Lumneziana, Vita Surselva, kmu-Krankenversicherung, Assura, FMH, Konsumentenforum, SGV, Unione Svizzera degli Installatori Elettricisti e Associazione svizzera dei medici indipendenti che lavorano in cliniche private lamentano che l’applicazione della procedura di restituzione dei premi incassati in eccesso è complicata e onerosa.

ÖKK, SAV, Konsumentenforum, RVK, Lumneziana, Vita Surselva e kmu-Krankenversicherung chiedono la cancellazione dell’articolo 17. ÖKK propone, in via sussidiaria, di prevedere compensazioni o «accrediti».

Per la Federazione delle Associazioni Svizzere di difesa e d’informazione dei pazienti la restituzione non può dipendere dalla situazione economica della cassa malati.

Unione Svizzera dei Contadini e Unione Svizzera delle Donne contadine e rurali chiedono un termine di cinque anni per pareggiare il conto economico degli assicuratori.

A giudizio di Aktion Freiheit und Verantwortung e Richard Eisler, la prevista regolamentazione non è conciliabile con la concorrenza auspicata nel settore delle casse malati.

Kieser propone di sopprimere l’articolo 17, che comporterebbe una misura giuridicamente dubbia: la determinazione dell’ammontare inadeguato dei premi rispetto ai costi rientrerebbe nello spazio discrezionale dell’autorità, per cui si pone l’interrogativo della legittimità della sanzione (restituzione), poiché la causa (importo inadeguato) discende da premi approvati e quindi giuridicamente validi.