Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 50 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 25Fedlex · Rapporto sui risultati

Il CDF fa notare che l’ufficio di revisione esterno è tenuto a effettuare una revisione ordinaria. Tuttavia, il Codice delle obbligazioni prevede che essa venga eseguita solo da un perito revisore oppure, per società aperte al pubblico, da un ufficio di revisione sotto sorveglianza statale. Secondo il CDF, l’articolo 25 capoverso 2 LVAMal riserva invece al Consiglio federale il diritto di decidere quali categorie di revisori esterni debbano essere incaricate del controllo delle casse malati. IL CDF reputa incongruente che da un lato si rimandi ai requisiti legali del Codice delle obbligazioni e della Legge sui revisori (LSR) e, dall’altro, sia il Consiglio federale a dover scegliere, in base a criteri non meglio definiti, chi abilitare materialmente al controllo delle casse malati. Il CDF sostiene che la limitazione da parte del Consiglio federale ai soli uffici di revisione sotto sorveglianza statale rappresenti un’inutile ostacolo alla concorrenza, dato che solitamente le casse malati non sono società aperte al pubblico.

Assura reputa inutile accordare al Consiglio federale la facoltà di definire ulteriori condizioni di ammissione, essendo sufficiente e più trasparente il rimando alla LSR.

santésuisse, Groupe Mutuel e SVK propongono l’abrogazione di questo capoverso.

Articolo 26 [Compiti dell’ufficio di revisione esterno]

Capoverso 1

La Camera fiduciaria puntualizza che la lettera a fa riferimento alla revisione ordinaria. L’oggetto della revisione e la presentazione del rapporto verrebbero così definiti dal CO; la formulazione della lettera b non consente invece di dedurre quale sia l’oggetto delle revisioni e come si debba allestire rapporto.

Capoverso 2

Konsumentenforum contesta questo capoverso e ne chiede l’abrogazione: oltre a favorire l’arbitrio, esso comporterebbe infatti un maggiore onere amministrativo e quindi maggiori costi che verrebbero poi riversati sui premi.

Anche Assura è del parere che i costi dei controlli speciali disposti dall’autorità di vigilanza non debbano ricadere sulle casse malati e quindi sugli assicurati, in quanto risultato di una decisione unilaterale di tale autorità.

RVK, Lumneziana, Vita Surselva e kmu-Krankenversicherung propongono di modificare questo capoverso integrandovi il principio di causalità. In sostanza, i costi derivanti dai maggiori compiti non dovrebbero essere accollati alla società, ovvero agli assicurati; tali costi dovrebbero essere sostenuti dalla Confederazione, o meglio dai contribuenti, oppure essere finanziati dalla cassa malati in base al principio di causalità solo allorché quest’ultima abbia fornito dati insufficienti.

santésuisse, Groupe Mutuel e SVK chiedono la cancellazione dell’ultima frase, proponendo in via sussidiaria l’applicazione del principio di causalità. L’autorità di vigilanza dovrebbe affidare gli incarichi all’ufficio di revisione esterno solo in collaborazione con gli assicuratori malattie.

pharmaSuisse giudica sproporzionato questo conferimento di pieni poteri, tanto più che i relativi costi verrebbero sostenuti dalla cassa malati sottoposta a vigilanza, indipendentemente dal fatto che essa si comporti correttamente o meno.

Unione svizzera delle arti e mestieri e Unione svizzera degli installatori elettricisti disapprovano che l’autorità di vigilanza possa conferire mandati all’ufficio di revisione